Competenze della Città metropolitana

La L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i., e in particolare l'art. 80, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e modificato dall'art. 13 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, attribuisce alla Città metropolitana funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni. In particolare, al comma 4, vengono definite le attività per le quali, qualora ricadano in ambito sottoposto a tutela paesistica, la Città metropolitana dovrà rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.

 In relazione alle specifiche caratteristiche del territorio metropolitano milanese, le autorizzazioni paesaggistiche faranno riferimento all’esecuzione di: 

  • attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto di competenza regionale;
  • strade di interesse provinciale (rif. DGR VII/19709 del 3 dicembre 2004 – in caso di tratti stradali di collegamento tra strade aventi classificazione diversa, la competenza è attribuita al livello di interesse di scala più elevata);
  • opere idrauliche realizzate dalla Città metropolitana;
  • linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.;
  • opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (procedimento unico);
  • opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee;
  • interventi di trasformazione del bosco nonché interventi e opere che comportino anche la trasformazione del bosco, qualora non ricadano all'interno di parchi regionali o Unioni di Comuni (nel caso di interventi che comportino anche la trasformazione del bosco il provvedimento paesaggistico è unico);

 qualora i suddetti interventi ricadano nei seguenti ambiti di tutela paesaggistica (ex lege): 

  • zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art.136, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. 42/2004, comprendenti le bellezze individue e le bellezze d’insieme già vincolate ai sensi della L. 1497/1939;
  • zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art.142 del D. Lgs. 42/2004 (vincolo sussistente ope legis). A tale riguardo occorre fare particolare riferimento alle categorie di cui alle lettere:
    b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
    c) i fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 227/2001;
    h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    m) le zone di interesse archeologico individuate alla data del 6 settembre 1985.

 

Per verificare la sussistenza di un vincolo paesaggistico è possibile fare riferimento al SIBA/Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici, alla Tav. 5 del PTCP a valenza ricognitiva; tavola dei vincoli del PGT dei singoli Comuni interessati.

Altro riferimento utile, con particolare riferimento ai beni culturali, è il SIRBEC/Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia

Per l'individuazione dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica il riferimento è il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

 

Normativa

Ultimo aggiornamento: Thu Dec 02 17:38:17 CET 2021
Data creazione: Wed Jan 09 08:55:55 CET 2019

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