Competenze per comuni non idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche

L’art.80, comma 9, della L.R.12/2005 e s.m.i. dispone che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni possono essere esercitate solamente dagli Enti locali per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.lgs. 42/2004. Tali requisiti si riferiscono alla istituzione e nomina di una Commissione per il Paesaggio e all'assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quella edilizio-urbanistici.
 

Con D.g.r. 22 febbraio 2021 - n. XI/4348 Regione Lombardia ha:

  • approvato, ai sensi dell’art. 84 della l.r. 12/2005, l’Allegato A - Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
  • stabilito che gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, si conformino ai criteri di cui all’Allegato A;
  • demandato agli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche, per i propri territori, l’attività di nomina dei componenti, la valutazione della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza, l’istituzione, e la certificazione di idoneità delle Commissioni locali per il Paesaggio, con l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio e contestuale comunicazione digitale degli atti assunti sulla piattaforma regionale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali), nonché sui propri siti web;
  • demandato alla competente Struttura regionale l’attività di monitoraggio e di controllo «a campione» relativamente alla corretta procedura delle idoneità delle Commissioni per il Paesaggio, da effettuarsi per un minimo del 5% degli atti pervenuti su supporto digitale MAPEL (Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti stessi.

La  D.g.r. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 sostituisce le d.g.r. n. VIII/7977 del 2008, n. VIII/8139 del 2008 n. VIII/8952 del 2009.

I comuni e le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti non possono rilasciare provvedimenti paesaggistici e le medesime funzioni amministrative sono esercitate per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane, nonché dalle province e dalla Città metropolitana per i restanti territori.

  

 Normativa

Ultimo aggiornamento: Thu Dec 02 17:52:52 CET 2021
Data creazione: Wed Jan 09 09:14:45 CET 2019

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