Sonde geotermiche

Il flusso di calore naturale prodotto all’interno della terra e trasferito alla superficie terrestre è strettamente legato alla natura della crosta terrestre e può variare sensibilmente a seconda della regione che si considera: il gradiente termico medio può essere stimato dell’ordine di 3 gradi ogni 100 metri di profondità.
Questa differenza di temperatura tra la superficie terrestre e gli strati rocciosi sottostanti può essere considerata una risorsa energetica non solo come fonte di calore da sfruttare in assorbimento, ma anche come possibile serbatoio freddo da utilizzare per refrigerare una macchina termica che si trova in superficie.

Il R.R. n.7 pubblicato sul BURL n.9 I supplemento ordinario del 5 marzo 2010 ed il Decreto Regionale n.9072 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità operative e della modulistica per la richiesta di autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche ai sensi del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n.7" prevedono che:

  • per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è necessaria la sola registrazione dell’impianto nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG), disponibile sul sito regionale www.rinnovabililombardia.it/rsg;
  • per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, il proprietario che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera j del R.R. n.7/2010, è il proprietario del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano così come previsto dall'art. 10 comma 1 del Regolamento Regionale già citato utilizzando la modulistica reperibile all'Allegato 2 del Decreto Regionale n.9072 del 27/09/2010. Anche in questo caso e soltanto a seguito di esito positivo del procedimento di autorizzazione, la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione. 

Il Regolamento distingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti dal punto di vista energetico:

  • i “piccoli impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;
  • i “grandi impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.

Per i “grandi impianti”, sempre utilizzando il Registro Sonde Geotermiche, è necessario fornire le informazioni che vengono ottenute attraverso uno specifico test (Ground Response Test), ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.
Per i grandi impianti, nello specifico, è altresì prevista l’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio.
Il Regolamento è corredato da un Allegato tecnico di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche in relazione ai materiali da utilizzare, alle modalità di perforazione, alla posa delle sonde, alle operazioni di verifica funzionale, al monitoraggio ambientale, agli organi di sicurezza e di controllo, nonché agli aspetti prestazionali degli impianti.

Si rimanda al sito www.rinnovabililombardia.it/normativa per la consultazione della normativa aggiornata.

Si ricorda che quando la perforazione si spinge oltre i 30 metri dal piano campagna, l'Esecutore dei Lavori ed il Titolare dell'Indagine sono obbligati all'osservanza della Legge n.464/84 e quindi, utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma - comunicazione di inizio, eventuali sospensioni, riprese e di fine indagine; l'inosservanza della sopracitata Legge n.464/84 è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28; copia delle predette comunicazioni dovrà essere altresì inviata alla Regione Lombardia - Ricerca Energetica e Attività Minerarie - Piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 Milano (ambiente@pec.regione.lombardia.it).

Ultimo aggiornamento: Fri Sep 23 12:18:40 CEST 2016
Data creazione: Thu Sep 22 17:31:13 CEST 2016

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