Comitato provinciale di Protezione civile

Regolamento del Comitato Provinciale di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92, D.Lgs 267/2000, D.Lgs 112/98 e della L.R. 16/2004 
 
Art. 1 - Istituzione del Comitato
...E' istituito, presso la Provincia di Milano, il Comitato Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa alla organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della legge 24.2.1992 n.225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli art. 19 e 20 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 108 lettera b) del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 e dall'art. 3 della L.R. 16/2004
 
Art. 2 - Finalità
...Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, in armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale ed attenendosi ai criteri generali contenuti nella circolare n.1/DPC/S.G.S./94 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha il compito di predisporre il programma provinciale di previsione e prevenzione.

Inoltre, in virtù delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle Province, richiamati al precedente art.1, il comitatio Provinciale:

  • determina gli strumenti più idonei per la rilevazione e la acquisizione dei dati relativi alla tipologia dei rischi ipotizzati sul territorio di competenza;
  • stima il potenziale di pericolosità dei rischi e le conseguenze prodotte dagli stessi in correlazione alla situazione antropica del territorio in esame;
  • individua e fornisce indirizzi relativi agli interventi, strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione ed il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall’esercizio di attività umane;
  • definisce e promuove iniziative ed attività indirizzate all’informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
  • assicura il periodico aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione;
  • assicura "la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali"
  • assicura la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 1 lettera b) della Legge 225/92; 
  • assicura il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale sulla base delle direttive regionali di cui all'art.4. comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla Regione;
  • assicura l'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'art. 4, comma 2; 

Art. 3 - Presidenza, composizione e nomina del Comitato
...Il Comitato è presieduto dal Presidente della Provincia o dall’Assessore delegato ed è così composto:

  • Prefetto o suo rappresentante; 
  • Direttore del Settore Protezione Civile della Provincia o suo delegato; 
  • Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; 
  • Comandante della Polizia Provinciale; 
  • Direttore dell'agenzia Interregionale per il Po; 
  • un rappresentante interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare) 
  • un rappresentate dei presidenti dei Centri Operativi Misti; 
  • un rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte al registro regionale, sezione provinciale; 
  • un rappresentante della CRI Comitato Provinciale di Milano; 
  • un rappresentante del 118 di Milano; 
  • un rappresentante della ARPA Lombardia - Sede di Milano; 
  • un rappresentante individuato trai Direttori Generali della ASL della città di Milano e della provincia di Milano; 
  • un rappresentante del Politecnico di Milano; 
  • il Segretario del Comitato (Dirigente o funzionario del Settore Protezione Civile e Assicurazioni) 

I Componenti sono nominati dalla Giunta Provinciale su segnalazione dei rispettivi enti, Organismi Istituzionali, Gruppi ed Associazioni dei volontari che compongono il Comitato. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Al comitato partecipa un rappresentante del Gruppo di coordinamento dei Direttori Centrali per le funzioni provinciali di protezione civile. E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di membri aggiuntivi i Rappresentanti di enti e Associazioni di volontariato di Protezione Civile, ed ogni altr afigura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare, ovvero la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici.
 
Art. 4 - Durata in carica e funzionamento del Comitato
...Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato. Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma con cadenza trimestrale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di altri enti, amministrazioni o categorie professionali. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione è sufficiente 1/3. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice.
 
Art. 5 - Funzioni di Segretario e segreteria del Comitato
...Le funzioni di Segretario del Comitato verranno svolte del funzionario del Servizio Protezione Civile. I compiti di segreteria saranno svolti dal personale del Servizio Protezione Civile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario del Comitato.
 
Art. 6 - Disposizioni Finanziarie
...Ai componenti esterni all’Amministrazione, per la partecipazione ai lavori del Comitato e delle Commissioni di studio, è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri Provinciali.
 
Art. 7 - Norma Finale
...Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato in osservanza delle vigenti norme di legge e statutarie

 

 

Ultimo aggiornamento: Mon Dec 19 17:01:43 CET 2016
Data creazione: Mon Dec 19 17:00:55 CET 2016

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