Chiuse tutte le Strutture Ricettive dal 22 marzo al 3 maggio 2020

Sun Mar 22 20:08:25 CET 2020 - Ultimi provvedimenti - Ordinanza n° 514, n° 515 e n° 528 del Presidente Attilio Fontana | Emergenza COVID-19

Si pubblica in allegato l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 3 maggio, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  • monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  • sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  • non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.

 

CHIARIMENTI SULL’ORDINANZA REGIONALE 514/2020

Strutture ricettive: sono escluse dall’obbligo di chiusura le residenze e/o le strutture e/o gli alloggi:

  • per gli studenti universitari
  • gestite da ordini religiosi
  • con ospiti in assistenza ospedaliera, che prestano assistenza ospedaliera ovvero che sono in quarantena
  • con ospiti che soggiornano per motivi di lavoro in uno dei settori produttivi o dei servizi per cui non è disposta la chiusura

Il punto 16 dell’Ordinanza n. 514 del 22/3/2020 è così modificato dall'Ordinanza 515/2020:

E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

 

CHIARIMENTI SULL'ORDINANZA REGIONALE 528/2020

a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
● personale in servizio presso le stesse strutture;
● ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
● personale viaggiante di mezzi di trasporto;
● ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
● soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
● soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
● soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
● soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20).

 

REGIONE LOMBARDIAOrdinanza N° 514 del 21/03/2020

REGIONE LOMBARDIA - Ordinanza N° 515 del 22/03/2020

REGIONE LOMBARDIA - Ordinanza N° 517 del 23/03/2020

REGIONE LOMBARDIA - Ordinanza N° 528 dell' 11/04/2020 

 

ORDINANZA del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22/03/2020

 

Decreto Legge del 17 marzo 2020

 

TURISMO 5 - Come chiudere la Struttura ricettiva nel "Calendario"



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