Accertamento di compatibilità paesaggistica

Il testo originario del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) art. 146, comma 10, prevedeva che l'autorizzazione paesaggistica non potesse essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. 

Con il D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" è stata introdotta all'art. 146, comma 12, del Codice la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma nei seguenti casi:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
 
Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma (art.167) il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità degli interventi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

L’art. 167 prevede, salvo le deroghe di cui al comma 4 (ovvero le ipotesi previste per l’accertamento di compatibilità paesaggistica a regime), che il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, viene quindi meno la scelta, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, fra la rimessione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria.


NOTA BENE:
Dal 1° gennaio 2020
con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 4/2020 del 08/01/2020 sono stati introdotti gli oneri istruttori per i procedimenti paesaggistici, differenziati per tipologia di procedimento. L'attestazione del versamento degli oneri deve essere allegata all'istanza. Per dettagli vedere sezione ONERI ISTRUTTORI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI.

 

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Ultimo aggiornamento: Thu Dec 02 17:45:48 CET 2021
Data creazione: Wed Jan 09 09:21:11 CET 2019

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