L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata dopo la realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 prevede però un accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, limitato a tre ipotesi:
- lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili come manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.
Fuori da queste ipotesi il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese: l'autorità preposta alla tutela del vincolo non può scegliere tra la rimessione in pristino e la sanzione pecuniaria.
Città metropolitana di Milano è competente per le stesse tipologie di intervento indicate per la procedura ordinaria, quando ricadono in ambiti tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
Per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Milano occorre rivolgersi all'Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune; per quelli nel Parco Agricolo Sud Milano al Servizio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti del Parco.