A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a proprietari, possessori o detentori di immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica nei casi in cui siano stati realizzati interventi in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, nei limiti previsti dalla normativa.

La richiesta può essere presentata anche da un tecnico incaricato o da altro soggetto delegato.

Descrizione

L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata dopo la realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 prevede però un accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, limitato a tre ipotesi:

  • lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • lavori comunque configurabili come manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Fuori da queste ipotesi il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese: l'autorità preposta alla tutela del vincolo non può scegliere tra la rimessione in pristino e la sanzione pecuniaria.

Città metropolitana di Milano è competente per le stesse tipologie di intervento indicate per la procedura ordinaria, quando ricadono in ambiti tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Milano occorre rivolgersi all'Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune; per quelli nel Parco Agricolo Sud Milano al Servizio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti del Parco.

Come fare

Presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica compilando il modulo dedicato e inviandolo via PEC a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzata al Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana.

Indica nell'oggetto della PEC: richiedente; tipologia della richiesta (accertamento di compatibilità paesaggistica); oggetto dell'intervento e ubicazione del bene; fase del procedimento.

Cosa serve

  • modulo di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;
  • relazione paesaggistica;
  • documentazione fotografica e elaborati grafici che rappresentino lo stato dei luoghi prima e dopo gli interventi realizzati;
  • documento di identità del richiedente ed eventuale delega al tecnico incaricato;
  • perizia di stima, quando necessaria alla determinazione della sanzione pecuniaria;
  • attestazione del versamento degli oneri istruttori.

Gli elaborati vanno trasmessi in formato PDF/A e firmati digitalmente dal richiedente e dal progettista. I file devono essere leggibili e nominati senza spazi, riportando numero dell'elaborato, titolo abbreviato e nome del richiedente. Se gli allegati superano complessivamente i 50 MB, effettua più invii in successione indicando la sequenza.

Cosa si ottiene

Al termine del procedimento, in caso di esito favorevole, si ottiene il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

In caso di accertamento positivo, il trasgressore è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla normativa, determinata in relazione al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

In caso di rigetto della domanda si applicano le conseguenze previste dalla normativa, compresa la rimessione in pristino.

Tempi e scadenze

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni.

Il procedimento prevede il parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro 90 giorni.

Quanto costa

L'accertamento di compatibilità paesaggistica non comporta il versamento di oneri istruttori.

In caso di esito favorevole della procedura e conseguente rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è dovuta la sanzione amministrativa computata dall'ufficio in sede di rilascio del titolo secondo quanto previsto nel "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004"

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Normativa

Pagina aggiornata il 21/09/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri