Alcuni documenti sono liberamente accessibili attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio (ad esempio le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, gli atti dirigenziali, ecc.).
Tutti gli altri documenti amministrativi relativi alla procedura di gara (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti), sono soggetti ad accesso (formale ,o informale) purchè motivato, da parte dei soggetti "interessati".
L'accesso agli atti di gara è disciplinato, oltre che dalla normativa di riferimento, dal "Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi" che prevede l'esercizio del diritto in via informale (art. 34) e in via formale (art. 35).
Nel caso di procedure di affidamento di contratti pubblici di appalto o di concessione, oltre che alle disposizioni contenute nella L. 241/90, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 50/16 e per le procedure indette a far data dal 1/07/2023, alla disciplina del D.lgs. 36/2023.