Autorizzazione paesaggistica ordinaria
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Servizio attivo
L'Ente rilascia l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi in un ambito sottoposto a tutela paesistica.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a proprietari, possessori o detentori di immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. La richiesta può essere presentata anche da un tecnico incaricato o da altro soggetto delegato.
Descrizione
L'autorizzazione paesaggistica è prescritta dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per le opere che possono modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dei beni tutelati. È un provvedimento autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli abilitativi e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto altri profili. Senza autorizzazione i lavori non possono essere iniziati.
Città metropolitana di Milano è competente al rilascio, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/2005, per gli interventi che riguardano:
- attività estrattiva di cava e smaltimento rifiuti, salvo quanto di competenza regionale;
- strade di interesse provinciale; per i tratti di collegamento tra strade di classificazione diversa la competenza è del livello di interesse più elevato;
- opere idrauliche realizzate da Città metropolitana;
- linee elettriche a tensione superiore a 15.000 e fino a 150.000 volt;
- opere per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in procedimento unico;
- derivazione di acque superficiali e sotterranee;
- trasformazione del bosco e interventi che comportano anche la trasformazione del bosco, se non ricadono in parchi regionali o in Unioni di Comuni; in questo caso il provvedimento paesaggistico è unico.
La competenza sussiste se questi interventi ricadono in ambiti tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
Non tutti gli interventi richiedono l'autorizzazione: l'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e l'Allegato A del D.P.R. 31/2017 individuano i casi di esclusione. Gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B dello stesso decreto seguono invece il procedimento semplificato.
Per gli interventi di competenza del Comune di Milano occorre rivolgersi all'Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune; per quelli ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano al Servizio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti del Parco.
Come fare
Prima di presentare la domanda verifica che sull'area o sull'immobile insista un vincolo paesaggistico e che la competenza sia di Città metropolitana. Per la verifica del vincolo puoi consultare il SIBA – Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici di Regione Lombardia, la tavola dei vincoli del PGT del Comune interessato e, per i beni culturali, il SIRBEC. Per i boschi sottoposti a tutela il riferimento è il Piano di Indirizzo Forestale. Sono sottoposti a tutela paesaggistica anche i boschi non mappati nel Piano di Indirizzo Forestale ma meritevoli di tutela per il combinato disposto dell'art. 142 comma 1 let. g) del D.lgs. 42/2004 e degli articoli 3 e 4 del D.lgs. 34/2018.
Presenta la domanda compilando il modulo di richiesta in ogni sua parte e inviandolo via PEC a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzata al Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana.
Per agevolare la protocollazione, indica nell'oggetto della PEC: richiedente; tipologia della richiesta (autorizzazione paesaggistica ordinaria); oggetto dell'intervento e ubicazione del bene; fase del procedimento, ad esempio deposito istanza, deposito integrazioni o riscontro a una richiesta dell'ente.
Cosa serve
Alla domanda devono essere allegati:
- modulo di richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria;
- documentazione progettuale prevista dalla normativa;
- relazione paesaggistica;
- elaborati grafici e descrittivi necessari alla valutazione dell’intervento;
- eventuale documentazione integrativa richiesta in relazione alla specificità del caso;
- documento di identità del richiedente;
- eventuale delega al tecnico incaricato;
- attestazione del versamento degli oneri istruttori.
Gli elaborati devono essere trasmessi in formato PDF/A e firmati digitalmente dal richiedente e dal progettista.
I file devono essere leggibili, nominati in modo chiaro e senza spazi. Se la dimensione complessiva degli allegati supera il limite ricevibile via PEC, pari a 50 MB, è necessario effettuare più invii successivi, indicando chiaramente la sequenza dei messaggi, ad esempio “PEC 1 di 3”, “PEC 2 di 3”.
Cosa si ottiene
Al termine del procedimento, in caso di esito favorevole, si ottiene il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria.
L’autorizzazione consente di procedere con l’intervento sotto il profilo paesaggistico, ferme restando le ulteriori autorizzazioni, verifiche o titoli abilitativi eventualmente necessari.
Tempi e scadenze
L’ente competente riceve la domanda e, entro 40 giorni, svolge le verifiche e gli accertamenti, acquisisce il parere della Commissione per il Paesaggio e, in caso di valutazione positiva, trasmette la documentazione alla Soprintendenza competente.
La Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Se la Soprintendenza esprime parere favorevole, l’ente competente rilascia l’autorizzazione entro i 20 giorni successivi. In caso di parere negativo, la Soprintendenza comunica il preavviso di diniego e l’ente competente emette il provvedimento conforme entro 20 giorni dal ricevimento del parere definitivo. Se la Soprintendenza non esprime il proprio parere, l’ente competente procede al rilascio o al diniego decorsi 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza.
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è efficace per cinque anni. I lavori iniziati nel periodo di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro l’anno successivo alla scadenza del quinquennio.
Quanto costa
Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria comporta il versamento di oneri istruttori. Sono richieste due marche da bollo da 16 euro, una da apporre sulla domanda ed una che verrà richiesta in fase di rilascio del titolo.
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Allegati
Normativa
- Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del del 13 febbraio 2017
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68); - Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005
Legge per il governo del territorio; - Decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali; - Regolamento della Città metropolitana di Milano n. 57 del 29 novembre 2017
Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e la determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..