A chi è rivolto

  • Strutture ricettive alberghiere;
  • strutture ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche.

Descrizione

Il servizio Gestione dei Dati Turistici ROSS 1000 (ex TURISMO 5) è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive lombarde per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per quanto previsto all'art. 38 comma 8 della LR 27/2015.

Successivamente, PoliS-Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione provvede all'invio dei dati raccolti a ISTAT secondo la modulistica prevista (Mov/C e allegato 7, modello CTT4).

Come fare

Tramite il portale online regionale denominato ROSS1000.

Cosa serve

Abilitazione di utenza al portale regionale ROSS1000.

L'accesso a ROSS 1000 (ex TURISMO 5) è consentito tramite SPID

IMPORTANTE:

All'atto di presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente deve essere compilato anche il campo "indirizzo email" di PEO (posta elettronica ordinaria) del gestore della struttura e in caso di cambio o modifica dell'indirizzo mail è necessario, ai fini dell'aggiornamento in anagrafica, comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo mail valido a: operatoriturismo@cittametropolitana.mi.it - Tale indirizzo è l'unico indirizzo valido per ogni comunicazione (da sistema) tra ROSS 1000 (ex Turismo 5) e Struttura ricettiva. 

Cosa si ottiene

L'ottemperanza di un obbligo di legge, partecipando al Programma Statistico Nazionale finalizzato alla rilevazione dei flussi turistici ai fini statistici (arrivi e presenze degli ospiti nelle strutture ricettive).

Tempi e scadenze

Le strutture ricettive devono provvedere all'inserimento/caricamento delle rilevazioni statistiche mensili sul servizio Gestione dei Dati Turistici Ross 1000 entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

A partire da questa data la Città metropolitana di Milano dà seguito a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 40 della normativa “Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano”, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici.

Ulteriori informazioni

Link utili

 

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Normativa

Pagina aggiornata il 04/06/2026

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