A chi è rivolto

Le imprese che intendono esercitare attività di messa in riserva e/o recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Descrizione

La normativa dà la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati a recupero. In tal caso l'azienda può presentare una "comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata".

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente definite dal D.M. 5 febbraio 1998 integrato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa.

Come fare

  • Presentare la domanda attraverso la piattaforma web INLINEA;
  • inoltrare la sola domanda (senza allegati) al SUAP territorialmente competente.

Cosa serve

Condizioni richieste per la domanda

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e dalla specifica normativa tecnica:

  • non avere bisogno di altre autorizzazioni ambientali per il funzionamento dell'impianto, In caso contrario l'impresa deve presentare istanza di AUA;
  • l'impianto deve essere già realizzato e deve aver ottenuto i necessari permessi edilizi;
  • avere espletato, nei casi previsti dalla norma, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, o esserne esenti;
  • non essere soggetti ai criteri localizzativi escludenti di cui alla D.g.r. 6408 del 23/05/2022.

Cosa si ottiene

Iscrizione al Registro dei recuperatori della Città metropolitana di Milano.

Tempi e scadenze

L'attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, previa presentazione delle garanzie finanziarie. Tale termine può essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni. Nel caso di imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine fissato, la Città Metropolitana di Milano provvede con provvedimento al divieto inizio/prosecuzione.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:

  • ricorso giurisdizionale al TAR: entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

In caso di rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005), di veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003) e d'impianti di coincenerimento (D.Lgs. 133/2005) la documentazione dovrà evidenziare il rispetto della normativa specifica, mentre l'inizio dell'attività è subordinato allo svolgimento di un sopralluogo preventivo da parte della Città Metropolitana di Milano.

Quanto costa

Per gli oneri istruttori rimandiamo al decreto sindacale che annualmente aggiorna le tariffe extratributarie dei servizi di competenza dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città metropolitana di Milano.

Utilizza questo foglio di calcolo degli oneri per definire il dovuto in base all'attività e all'importo unitario orario stabilito.

Accedi al servizio

Presentare la domanda sulla piattaforma Inlinea di Città metropolitana

Piattaforma INLINEA

Contatti

Per assistenza e consulenza:

Vega Mazzoleni

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Pagina aggiornata il 04/06/2026

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