A chi è rivolto

A chi è stato notificato un verbale di accertamento di trasgressione nelle materie del comparto turistico-alberghiero e accesso alla professione di trasportatore su strada e che non hanno provveduto al relativo pagamento liberatorio entro 60 giorni. 

Descrizione

Città metropolitana, attraverso il Servizio Avvocatura 2, presiede alla funzione sanzionatoria in caso di trasgressione a leggi statali e regionali nelle materie del comparto turistico-alberghiero e accesso alla professione di trasportatore su strada.  

La corretta definizione della procedura sanzionatoria viene assicurata:  

  • in sede amministrativa, attraverso l’emissione di un provvedimento finale, che può tradursi in un'ordinanza di ingiunzione o in un decreto di archiviazione; 
  • in sede giudiziale, attraverso la predisposizione di una memoria difensiva a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione presso le autorità giudiziarie competenti. 

ATTENZIONE:

Il Servizio Avvocatura non è competente in tema di sanzioni e fermi amministrativi per violazioni al Codice della strada.  Per multe e fermi si prega di contattare la Polizia metropolitana.

Come fare

Chi non ha provveduto al pagamento liberatorio può presentare, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, degli scritti difensivi al Settore dell'ente competente per materia, chiedendo eventualmente audizione.

Coloro che non intendono provvedere al pagamento, nel caso in cui il procedimento si sia concluso con un'ordinanza di ingiunzione, possono proporre opposizione avanti alle autorità giudiziarie competenti.

 

Cosa si ottiene

Una volta acquisita, da parte del Settore competente, la posizione difensiva, il Servizio Avvocatura 2 riceve la pratica, istruisce il procedimento e decide per l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione o di un provvedimento di archiviazione sulla base delle Linee guida sul procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Città Metropolitana di Milano (Decreto Sindacale RG 324/2016). 

Tempi e scadenze

  • Per sanzioni Amministrative Pecuniarie: termine di legge per la prescrizione 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento art. 28 L. 689/81;
  • per sanzioni Amministrative accessorie: 180 giorni;
  • riscossione coattiva delle sanzioni determinate con ordinanze di ingiunzione: termine di legge per la prescrizione 5 anni dall'accertamento.

La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a costituire in mora il debitore ex art. 2943 cc. 

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Normativa

Pagina aggiornata il 04/06/2026

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