L'ente, ricevuta la richiesta ed effettuata una prima verifica preliminare se l'intervento non rientra nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'Allegato A del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., oppure non sia assoggettato a regime autorizzatorio ordinario, adotta il provvedimento, previo parere positivo della Commissione del Parco Agricolo Sud Milano e della Soprintendenza.
Nel caso di valutazione negativa delle opere da parte del Parco, in merito alla conformità al piano paesaggistico ed alla compatibilità con i valori che qualificano il contesto di riferimento, l'ente comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinchè sia formulata la proposta di accoglimento, rigettando motivatamente l'istanza nel caso persistano i motivi ostativi.
In caso di valutazione negativa del Soprintendente sulla proposta di accoglimento del Parco, l'ente trasmette al richiedente i motivi ostativi indicati e le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.