A seguito della notifica di un’ingiunzione di pagamento è possibile alternativamente:
- procedere al pagamento delle somme in essa riportate e secondo le modalità ivi indicate;
- presentare all’Ente istanza di autotutela per la sua revisione;
- presentare ricorso, entro 30 giorni dalla sua notifica, avverso l’atto con cui ha avuto avvio la procedura di recupero forzoso delle somme dovute (ingiunzione di pagamento) davanti all’autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e s.m.i e 32 del d.lgs n. 150 del 2011.
A seguito della notifica di un preavviso d’iscrizione di fermo amministrativo è invece consentito in alternativa:
- procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria (provvedendo al pagamento del dovuto, eventualmente anche attraverso l’attivazione di un piano rateale), pena la successiva iscrizione del fermo senza necessità di ulteriori comunicazioni;
- impugnare tale provvedimento davanti al giudice competente per materia o per valore e per territorio.
Una volta raggiunti da un provvedimento di fermo si ha comunque diritto, sempre in via alternativa, a:
- chiedere la sua cancellazione al concessionario della riscossione, che provvede d’ufficio al ricorrere di una delle seguente condizioni:
- integrale estinzione del debito;
- pagamento di un importo non dovuto;
- strumentalità del veicolo rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa o sua vendita in data anteriore all’iscrizione del provvedimento cautelare;
- proporre ricorre davanti al giudice competente secondo le norme sancite dal codice di procedura civile.
Ricevuto il preavviso di pignoramento occorre provvedere all’estinzione della posizione debitoria ivi riportata, ovvero, in caso di inadempimento, al pagamento della maggior somma indicata nella successiva intimazione ad adempiere; è fatto salvo il diritto di presentare ricorso avverso tali atti negli stessi termini e davanti alla medesima autorità cui ci si rivolge per impugnare le singole ingiunzioni notificate in precedenza.
Contro il pignoramento di crediti presso terzi, atto con cui ha inizio la procedura di esecuzione forzata, è ammessa l’opposizione ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.