Requisiti per l'iscrizione

Attualmente le associazioni già iscritte al Registro delle associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di legge previsti (artt. 2 e 3 L. 383/00), sono considerate Associazioni di promozione Sociale dal 28 febbraio 2006 e potranno trasferirsi alla nuova sezione APS, conservando ai fini dell’anzianità di iscrizione la data di iscrizione originaria.

Possono iscriversi alla sezione del Registro Provinciale APS anche le Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale iscritte al Registro Nazionale che hanno sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Le Associazioni di Promozione sociale di nuova costituzione, operanti sul territorio da almeno un anno posso essere iscritte alla sezione del Registro Provinciale APS previa verifica della presenza delle condizioni necessarie.

 

 

Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito:

  • l'assenza di lucro;
  • la democraticità dell'Ente;
  • l'elettività delle cariche sociali;
  • la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali;
  • i criteri di ammissione degli aderenti;
  • i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio
  • gli obblighi dei soci;
  • diritto dei soci e garanzie di recesso senza oneri per i soci;
  • pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona;
  • pubblicità degli atti e dei registri;
  • l'obbligo di formazione del bilancio con l'indicazione dell'organo che lo approva;
  • modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati;
  • quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc
  • quorum necessari per la convocazione e per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c.

 

 

ATTENZIONE!

Non possono essere iscritti nel Registro provinciale sezione APS:

  • i circoli ricreativi (l.r. n. 24/1988);
  • le cooperative sociali (l.r. n. 16/1993);
  • le associazioni di volontariato (l.r. n. 22/1993);
  • le società di mutuo soccorso (l.r. n. 28/1994).
Ultimo aggiornamento: Thu Jun 14 14:31:30 CEST 2018
Data creazione: Tue Apr 26 00:23:28 CEST 2016

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