Autorizzazione paesaggistica

Con il 1° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove procedure paesaggistiche stabilite dall’art._146_del_D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall’art. 159 del Codice.

Tali nuove procedure si applicano anche “ai procedimenti rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione” (v. art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).

L’istanza di autorizzazione paesaggistica va presentata accedendo tramite il link:

I termini entro cui il Parco provvederà a rilasciare o negare l’autorizzazione paesaggistica, a partire dal 1 gennaio 2010, sono determinati dall’applicazione dei disposti normativi contenuti nell’ art._146_del_D.Lgs._42/2004 e s.m.i., - sintetizzati nello schema Procedure - ovvero entro il termine di 60 giorni a partire dalla ricezione da parte della Sovrintendenza dei beni Architettonici e per il Paesaggio, fatte salve richieste di integrazioni, dell’istanza completa della documentazione richiesta.

Normativa

Modulistica e istruzioni redazionali

Ultimo aggiornamento: Wed Dec 17 15:16:24 CET 2025

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