Autorizzazioni paesaggistiche

Nuove regole per la presentazione e gestione delle procedure per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica in modalità elettronica

 

Il Parco Agricolo sud Milano ha attivato attraverso la piattaforma dedicata InLinea

https://inlineapsud.cittametropolitana.mi.it

la presentazione e gestione delle procedure per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica in modalità elettronica.

Sarà possibile accedere alla piattaforma  tramite la  sezione dedicata ad Autorizzazioni Paesaggistiche e Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate tramite il link:

https://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/autorizzazioni_e_paesaggio/autorizzazioni_paesaggistiche.html

che indirizzerà gli utenti all'applicativo dedicato alla gestione delle procedure.

L'accesso alla piattaforma da parte dell'Utente compilatore (rigorosamente una persona fisica) avverrà attraverso username/password, CNS o SPID, previo accreditamento secondo le indicazioni di registrazione pubblicate sul sito.

È possibile consultare un  vademecum per l'accreditamento e la presentazione di una nuova istanza accedendo al link:


Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati

L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi:

a) 149 del D. Lgs. 42/2004

  • per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

b)   D.P.R. 13/02/2017, n. 31.

  • voci comprese nell'allegato A).

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto. 

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente. 

La procedura per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica prevista dall’ art. 146 del decreto legislativo 42 /2004 (Codice dei beni culturali) prevede una prima fase istruttoria per verifica degli elaborati allegati all’istanza e di conformità al piano paesaggistico del Parco, che si conclude, dopo l’acquisizione del parere consultivo della Commissione paesaggio del Parco (obbligatorio), con una proposta alla Soprintendenza richiedendo il relativo parere obbligatorio e vincolante. Successivamente, rilevato il parere della Soprintendenza o decorso il termine per l’espressione di tale parere, il Parco provvede in conformità.

 

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