Presentazione delle liste

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati si presentano all’Ufficio elettorale della Città metropolitana:

  • domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
  • lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Le liste devono essere composte da un numero massimo di 24 (ventiquattro) candidati e un numero minimo di 12 (dodici) candidati.

RAPPRESENTANZA DI GENERE

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (art. 1, comma 27, della L. 56/2014).

Tabella comma 27 - Parità di genere

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su moduli a forma libera – disponibili nella sezione Moduli - con il contrassegno, cognome e nome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate.

La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modulo PL_1) e in un numero di atti separati (Modulo PL_2) sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere:

  • elenco delle sottoscrizioni;
  • dichiarazioni di accettazione della candidatura (Modulo PL_3);
  • duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.

Qualora il contrassegno contenga i simboli di tali partiti o gruppi politici dovrà essere depositato anche un atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell’art. 14 dalla legge 53/1990.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

SOTTOSCRIZIONI E AUTENTICAZIONI

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, almeno dal 5% degli aventi diritto al voto. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto, con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. 

Con Decreto Dirigenziale n. 8804 del 19/11/2021 sono state approvate le tre liste sezionali degli aventi diritto al voto nelle elezioni del Consiglio metropolitano e, successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 8831 del 22/11/2021 è stata rettificata la lista sezionale n. 2.

Le tre liste sezionali sono le seguenti:

  • Sezione n. 1 (Formato pdf - 163 KB) - Fasce A-C-I = 660 elettori
  • Sezione n. 2 (Formato pdf - 185 KB) - Fasce B-E = 668 elettori
  • Sezione n. 3 (Formato pdf - 190 KB) - Fascia D = 730 elettori

Gli aventi diritto al voto sono in tutto 2.088 sindaci e consiglieri. Il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste è pertanto pari a 105 (centocinque).

I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell’Ufficio elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso le tre sezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

Le accettazioni di candidatura e le firme di sottoscrizione delle liste devono essere autenticate a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1). L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (2). Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.


Note

(1) “1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste […] dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine”.

2 “[...] l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 22 12:30:31 CET 2021
Data creazione: Fri Nov 05 15:09:36 CET 2021

Siti tematici

Info

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

  •  Numero Verde: 800.88.33.11
    - dal lunedì al giovedì:
      10.00-12.00 / 14.00-16.00
    - venerdì:
      10.00-12.00
  • Chiedilo all'URP 
  •  Pec
  •  Peo
  • Apertura al pubblico martedì e giovedì solo su appuntamento da richiedere tramite:
    - Chiedilo all'URP 
    - Numero Verde: 800.88.33.11