Art. 13 - Il personale
Per consentire una gestione ottimale delle attività di contatto con il pubblico e di redazione e per garantire orari di servizio adeguati alle esigenze dell'utenza, l'URP ricorre a personale dipendente e a collaborazioni esterne per attività specifiche.
All' URP è assegnato personale dell'attuale dotazione organica della Provincia in possesso di idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3°, Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR 21 settembre 2001 n. 422.
Art. 14 - Formazione del personale
L'URP predispone, in collaborazione con il Settore Programmazione del Personale e Formazione, programmi di formazione specifici per il proprio personale.
Art. 15 - I referenti dell' URP
Le Direzioni Centrali, di Settore, di Progetto e di Servizio nominano ciascuna un proprio referente deputato a gestire i rapporti con l'URP.
Qualora richiesto dall' URP e ritenuto opportuno dalla Direzione Centrale, possono essere nominati referenti anche delle unità organizzative.
L'attività dei referenti di cui ai precedenti commi ed in particolare di quelli competenti per gli uffici di sportello è coordinata dall' URP anche mediante la previsione di riunioni periodiche.
Art. 16 - I compiti dei referenti
Ai referenti è attribuito in particolare il compito di:
aggiornare il sistema informativo di cui all'articolo 10;
segnalare all' URP tutte le novità inerenti i servizi, i procedimenti amministrativi, la struttura e il suo funzionamento e trasmettere la relativa modulistica;
contattare il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, tutte le volte che l'URP abbia necessità di acquisire informazioni puntuali su questioni specifiche, nel caso ad esempio di esercizio del diritto di accesso o di gestione e monitoraggio del reclamo;
collaborare con i responsabili delle linee dirette degli uffici di appartenenza per consentire il coordinamento e l'omogeneità del servizio di cui all'articolo 11.
Art. 17 - Tempi di risposta dei referenti
Il referente aggiorna tempestivamente il sistema informativo. Il referente deve fornire le informazioni richieste nei tempi che saranno stabiliti dall' URP e dalle Direzioni coinvolte.
Art. 18 - Programmi di formazione e informazione dei referenti
L'URP, in collaborazione con il Settore Programmazione del Personale e Formazione, predispone programmi di formazione e informazione per i referenti. Le Direzioni di appartenenza dei referenti favoriscono la partecipazione a tali programmi.
Art. 19 - Iniziative di semplificazione e accelerazione delle procedure
L'URP propone iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative ed al miglioramento dei servizi al pubblico anche favorendo la comunicazione interna e lo scambio reciproco di informazioni.
Art. 20 - Coordinamento con gli URP degli altri enti
L'URP promuove, anche attraverso le reti civiche, iniziative di coordinamento e collaborazione con gli URP di altre amministrazioni, in particolare di quelli dei Comuni della Provincia o degli altri enti sul territorio.
Art. 21 - Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, l'URP può trattare i dati personali di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte nel presente regolamento e ha, inoltre, la facoltà di comunicarli a terzi, quando ciò risultasse necessario per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
Può, infine, trattare i dati sensibili, nell'esercizio delle sue funzioni, per le finalità indicate dal decreto 135/99. Nell'ambito di dette finalità e nei limiti stabiliti da tale decreto ne é consentita anche la comunicazione a terzi.
Data creazione: 21 December 2015