A chi è rivolto

Persone interessate a conseguire l'attestato per accedere alla professione di "direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo".

Descrizione

La responsabilità tecnica dell'Agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico che:

  • sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
  • assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico è rilasciata, dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. N. 1432), “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell’adeguamento della normativa regionale, il Registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo della Lombardia è stato abrogato.

Come fare

La domanda di abilitazione a "direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" con validità a livello nazionale va inviata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti da Città metropolitana di Milano.

Cosa serve

Per accedere alla professione di "direttore tecnico di agenzia di viaggio" occorre essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 1432/2021:

  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale;
  • assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

In aggiunta, i richiedenti dovranno dimostrare il possesso, alternativamente, di:

  • requisiti formativi e linguistici, di cui alle successive lettere A e B; 

oppure

  • requisiti professionali, di cui alla successiva lettera C.

Altri requisiti:

  • Possesso di PEC.

 

A - REQUISITI FORMATIVI (articolo 2, commi 3 e 7 D.M. Turismo n. 1432/2021): 

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana;
  • adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico. Tale conoscenza si intende accertata ove il richiedente l’abilitazione, alternativamente, risulti: 
  1. aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
  2. aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
  3. aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;
  4. aver svolto un Dottorato presso Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
  5. aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante così come definito nell’ambito delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022. 


B - REQUISITI LINGUISTICI (articolo 2 commi 4, 5 e 6 D.M. Turismo n. 1432/2021):
 

  • possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico);
  • per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti. 
  • per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana. 

 

C - REQUISITI PROFESSIONALI    

L’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore tecnico Agenzia di viaggi e turismo è rilasciata anche previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in agenzie di viaggio sul territorio italiano.

TABELLA A - Verifica delle condizioni di riconoscimento dell’attività 

Condizioni di riconoscimento 

Verifica attività 

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; 

oppure 

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 

oppure 

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 

oppure 

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato 

Per le lettere a), b), c) e d) a prescindere dalla funzione ricoperta all’interno dell’azienda il lavoratore autonomo deve dimostrare di aver svolto l’attività di cui alla lettera a) delle definizioni. Il Dirigente presta una attività che ricomprende quelle di cui alla lettera a) delle definizioni. È parificata all’attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al 2° livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo. 

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; 

oppure 

f)  per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale 

Per le lettere e) e f) il lavoratore subordinato deve dimostrare di avere svolto le attività di cui alla lettera a) delle definizioni e deve essere inquadrato con un livello non inferiore al 4° ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo. 

L’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano. 

 

TABELLA B - Titoli di studio 

Titoli di studio

Indirizzi di riferimento 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico. 

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici. 

Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o quadriennale di istruzione e formazione professionale ad indirizzo turistico. 

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici. 

Eventuali attestati di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del presente provvedimento, relativi a percorsi di formazione riconosciuti a livello regionale sul territorio italiano nell’ambito della gestione delle agenzie di viaggio e turismo. 

  

Titoli universitari ad indirizzo turistico. 

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici, all’economia del turismo e alle scienze turistiche. 

 

I requisiti sopra richiamati vengono integralmente recepiti e attualizzati con le seguenti definizioni:

a) Esperienza professionale richiesta: attività di organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati (trasporto, vitto, alloggio, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento (lista II dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 206 del 9/11/2007);

b) Lavoratore autonomo: colui che possiede l’esperienza professionale di cui alla lettera a) svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’agenzia di viaggio e turismo (articolo 222 c.c.);

c) Dirigente d’azienda: qualsiasi persona che abbia svolto o svolge in un’agenzia di viaggio e turismo la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o tecniche concernenti la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici così come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera i), n.3 del D.Lgs. n. 206/2007 e dalla Direttiva 2005/36/EC. È parificata all’attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;

d) Lavoratore subordinato: colui che nell’ambito delle attività di cui alla lettera a) e delle direttive generali ricevute svolge, per un’agenzia di viaggio e turismo, in condizioni di autonomia esecutiva, mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita che richiedono il possesso di conoscenze specifiche contrattualmente attestato (minimo IV livello del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo);

e) Formazione: insieme delle competenze teoriche pertinenti con l’attività di cui alla precedente lettera a) e dimostrate con i titoli di cui alla Tabella B posseduti preventivamente all’avvio dell’attività professionale.

Cosa si ottiene

Attestato di abilitazione all’esercizio della professione.

Tempi e scadenze

60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: DGR 6185/22 - Allegato A

 

Indicazioni per i Direttori tecnici già iscritti nel registro regionale di cui al Decreto n. 11616 del 31 agosto 2021

I Direttori tecnici inseriti nel registro regionale approvato con D.D. regionale n. 11616 del 31 agosto 2021, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 del citato D.M. Turismo: 

  • rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi su tutto il territorio nazionale; 
  • non necessitano di presentare alcuna documentazione a conferma della propria iscrizione al registro regionale; 
  • nel caso in cui intendano prestare la propria attività in modo differente dalle condizioni di cui alla lettera a) sono soggetti alla presentazione della domanda per l’abilitazione a direttore tecnico a livello nazionale ai sensi del D.M. Turismo secondo le precedenti indicazioni e tale abilitazione terrà luogo di quella precedentemente ottenuta. 

Riconoscimento del titolo o esperienza professionale ottenuto all’estero - Istanza al Ministero del Turismo

Ai fini dell’esercizio stabile in Italia della professione, i soggetti interessati possono richiedere il riconoscimento del titolo o dell’esperienza professionale acquisiti all’estero inoltrando all’indirizzo di posta elettronica del Ministero del Turismo (professionituristiche@ministeroturismo.gov.it) l’istanza corredata di tutti i documenti necessari.  

La documentazione da presentare cambia a seconda del Paese di provenienza del richiedente, così come si differenzia se la professione è regolamentata o meno nel paese stesso. 

Per maggiori informazioni si prega di consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero del Turismo. 

 

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Pagina aggiornata il 15/09/2026

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