Classificazione strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
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Servizio attivo
Classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in base alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa regionale e nazionale.
A chi è rivolto
- A chi intende avviare un’attività ricettiva che deve essere classificata come nuova apertura;
- a chi chiede il passaggio di categoria o il cambio di denominazione;
- in caso di variazione della capacità ricettiva e della cessazione dell'attività.
Descrizione
La Legge Regionale 27/2015 in materia di turismo, all'art. 18 definisce le strutture ricettive distinguendole in
- Strutture ricettive alberghiere;
- Strutture ricettive non alberghiere.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
- alberghi o hotel, quando offrono alloggio prevalentemente in camere con capacità ricettiva residuale in unità abitative);
- residenze turistico-alberghiere (RTA), quando offrono alloggi in appartamenti costituiti da uno o più locali dotati di cucina e con capacità ricettiva residuale in camere);
- alberghi diffusi;
- condhotel.
Tutte le strutture vengono classificate sulla base di standard minimi obbligatori indicati dal Regolamento Regionale 5/09. La classificazione è obbligatoria.
La nuova L.R. 27/15 prevede che "Il titolare di un'azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 1.549.”
Gli alberghi e le strutture ricettive all'aria aperta hanno l'obbligo di esporre in modo visibile il segno distintivo della classe assegnata, realizzata in conformità al modello stabilito dalla Regione Lombardia.
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
- Case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- foresterie lombarde;
- locande;
- case e appartamenti per vacanze (CAV);
- bed & breakfast (B&B);
- rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- aziende ricettive all'aria aperta.
Come fare
Per aprire una nuova struttura alberghiera o se si ritiene che la struttura alberghiera possieda i requisiti per un cambio di classe (stelle) occorre presentare la SCIA di apertura tramite il SUAP del Comune territorialmente competente.
Per il Comune di Milano la SCIA viene presentata online al SUAP tramite il portale Fare Impresa Milano.
Sarà compito del SUAP trasmettere d'ufficio il procedimento al competente Servizio Turismo, Ufficio Alberghi, della Città metropolitana di Milano.
Anche il cambio di denominazione di struttura alberghiera va autorizzato dagli uffici del competente Servizio Turismo della Citta metropolitana di Milano, previa presentazione della SCIA di variazione al SUAP del Comune territorialmente competente.
Cosa serve
Documentazione necessaria:
- Modulo A per alberghi la cui costruzione è posteriore alla data di entrata in vigore del regolamento 5/09;
- il Modulo B per gli alberghi la cui costruzione è antecedente alla data di entrata in vigore del regolamento 5/09. L'attuale riferimento normativo vigente in Lombardia, per tutte le strutture alberghiere, è il Regolamento Regionale n. 5/2009, il quale aveva previsto l'adeguamento delle strutture già classificate alla data di entrata in vigore, agli standard indicati nell'Allegato B. L'adeguamento doveva aver luogo entro il 31 dicembre 2010 (art. 5 "Norma transitoria" R.R. 5/2009).
- Modulo C per le Residenze Turistico Alberghiere (RTA);
- le planimetrie quotate e almeno una sezione rappresentativa della struttura, in scala 1:100 (stato di fatto, di progetto e stato comparativo), complete degli arredi e del numero delle camere, timbrate e firmate da un tecnico iscritto all'albo professionale, che pongano in evidenza il calcolo delle superfici degli spazi comuni e, solo per coloro che presentano il modulo A (nuove aperture), il calcolo della superficie delle camere singole, delle camere doppie, delle camere con letti aggiuntivi e dei bagni, nonché le camere e rispettivi bagni ad uso dei disabili;
- tabelle riepilogative del numero delle camere e relativa tipologia (singola, doppia, ecc.), superficie e numero posti letto; posti letto aggiuntivi e superficie dei bagni delle camere.
- documentazione fotografica degli esterni dell'immobile;
- documentazione fotografica per ogni tipologia di camera (singola, doppia, ecc.);
- documentazione fotografica degli spazi comuni e dei bagni comuni di pertinenza.
Cosa si ottiene
Per la nuova apertura della struttura ricettiva: la classificazione della stessa e il CIR, previa verifica della sussistenza dei requisiti di classificazione.
Per la variazione di una struttura ricettiva già esistente: l'aggiornamento dei dati nell'anagrafica del portale regionale ROSS1000, previa verifica del mantenimento dei requisiti di classificazione.
Per la cessazione dell'attività ricettiva: la cancellazione nell'anagrafica del portale regionale ROSS1000.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni dei termini per richiesta di documentazione integrativa o altro, il personale del Servizio Turismo della Citta metropolitana di Milano effettuerà il sopralluogo.
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Ulteriori informazioni
Link utili
- Fare Impresa in un giorno - Comune di Milano [Aprire una nuova attività, variare, cessare - SCIA - SUAP];
- REGIONE LOMBARDIA - DG Turismo [Strutture ricettive alberghiere].
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Allegati
Normativa
- Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27
"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" - Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" - Regolamento Regionale 7 dicembre 2009, n. 5
Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze - Regolamento Regionale n. 7/2016
Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27" - Regolamento Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Parzialmente abrogato)
"Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)" - D.g.r. 16 gennaio 2017 - n. X/6117
Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture ricettive non alberghiere