TIPOLOGIE CONTRATTUALI

FAQ Tipologie contrattuali

Come bisogna comportarsi nel caso del trasferimento di un lavoratore da una filiale all’altra della stessa azienda?

Il modulo di trasformazione consente di comunicare il trasferimento del lavoratore e deve essere inviato dalla sede che riceve i dipendenti. 
Nell’ultima parte della comunicazione “informazioni aggiuntive” e’ possibile indicare la sede di lavoro precedente.

Come ci si comporta per prorogare una contratto a progetto?

Per il medesimo progetto e’ possibile inviare una normale proroga; se il progetto cambia e’ necessario inviare una cessazione e una successiva assunzione.

Alla scadenza di un contratto a tempo determinato, se il dipendente cessa alla data inserita in sede di assunzione bisogna fare la cessazione o cessa automaticamente?

la comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro a termine, NON deve essere inviata se corrisponde alla data di fine rapporto indicata nella comunicazione di assunzione

E’ necessario comunicare la variazione del monte ore di un contratto di part-time?

 No, nella nota MLPS del 4 gennaio 2007 e’ presente un elenco delle vicende modificative del rapporto di lavoro soggette ad obbligo di comunicazione. Circolare 04-01-07.

Sussiste l’obbligo di comunicare la variazione del livello di un dipendente, ad esempio, da impiegato a quadro?

No, secondo la Nota MLPS del 4 gennaio 2007 non rientra tra obblighi di comunicazione, ( Scarica il documento)  fatto salvo il caso delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro del 10/06/09 (prot. 13/Segr/0008104). Infatti a partire dal 15/03/2009 , le comunicazioni relative alle progressioni verticali nella Pubblica Amministrazione devono essere trasmesse mediante "Unilav trasformazione", evidenziando nella tabella "Codifica Trasformazione" il codice "PV Progressione verticale nella PA".

E’ obbligatoria la comunicazione di amministratori che percepiscono compensi?

Le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società sono esclusi dall’o bbligo di comunicazione. 
Nota circolare MLPS del 14 febbraio 2007. (Scarica il documento.)

Si può effettuare una comunicazione di assunzione per personale Extra nel settore del turismo che normalmente lavora anche solo 2 o 3 giorni? Quali sono le tempistiche?

 Il D.Lgs. 5/2012 ha abrogato l'art.10, c.3 del D.Lgs. 368/2001 che prevedeva la possibilità di comunicare ai Servizi competenti, le assunzioni dei lavoratori " EXTRA" del settore turismo/pubblici esercizi, entro i 5 giorni dall'assunzione. 
In forza di tale abrogazione, dal 10 febbraio 2012 anche i predetti lavoratori, sono soggetti agli obblighi di comunicazione  preventiva,  generalmente previsti per gli altri lavoratori dei medesimi settori. 
Rimane la possibilità di effettuare una comunicazione semplificata, sempre preventiva (UniUrg Settore Turistico) sul sito del Ministero del Lavoro presente alla pagina https://www.co.lavoro.gov.it/co/urgturistico.aspx , da integrare ENTRO 3 GIORNI dall'instaurazione del rapporto di lavoro con l'invio del modulo UNILAV

Le trasformazioni e le cessazioni di stage, cocopro e cococo sono obbligatorie? Se si, qual è la norma di riferimento?

Le trasformazioni sono sempre da comunicare entro i 5 giorni dalla data di trasformazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. In caso di trasformazione da cocopro/cococo a tempo indeterminato/determinato si dovrà procedere con la cessazione della precedente tipologia di rapporto e la nuova assunzione con la nuova tipologia. Le cessazioni di contratti a termine dovranno essere comunicate solo se antecedenti alla data prevista in sede di assunzione del dipendente. Se il dipendente, quindi, cessa alla data di scadenza del contratto a termine, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione. La norma di riferimento è la circolare num. 8371 del 21/12/2007

Un dipendente assunto da una società straniera viene distaccato in Italia c/o una società italiana. Devo fare una comunicazione di distacco del lavoratore?

Dal 26 dicembre 2016 sono soggetti a questo adempimento i datori di lavoro stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE presente sul portale del Ministero del Lavoro www.cliclavoro.gov.it  entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco.
La comunicazione preventiva di distacco è stata introdotta dal Decreto Legislativo n.136/2016  (https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_17_luglio_2016_n.136.pdf )  che ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/67/UE. Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 (https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_ministeriale_10_agosto_2016.pdf )  e nelle Circolari INL n.3/2016  (https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare-INL-22-dicembre-2016-n.3.pdf )  e n.1/2017  (https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/circolare-9-gennaio-2017-n.1.pdf ) 
I quesiti tecnici e normativi possono essere inviati a distaccoUE@lavoro.gov.it

È previsto che alla comunicazione obbligatoria di distacco segua anche una comunicazione di fine distacco? Se sì, com'è concretamente fattibile tramite il Sistema informatico?

Quando si comunica il distacco, e’ obbligatorio indicare anche la data di termine dello stesso. Se il distacco termina nella data inserita nella comunicazione non è necessario inviare ulteriori comunicazioni. Invece, se il distacco prosegue si effettuerà una nuova comunicazione di distacco inserendo la nuova data di fine; se il distacco dovesse finire anticipatamente si provvederà all'invio di una nuova comunicazione di distacco che riporterà la data effettiva di fine distacco.

Per quanto riguarda gli apprendisti assunti ai sensi del nuovo T.U apprendistato, come ci si dovrà comportare per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie?

I nuovi apprendistati, a differenza dell'apprendistato D.lgs 276/2003 vengono già considerati come tempi indeterminati; pertanto, in sede di comunicazione obbligatoria, non dovrà essere inserita alcuna data di fine rapporto, ma solo la data fine periodo formativo. Se tali apprendisti dovessero terminare anticipatamente la loro formazione si procederà con la trasformazione indicando, come causale di trasformazione, "fine anticipata periodo formativo". 
Per gli apprendistati comunicati prima dell'entrata in vigore del T.U (D.lgs 167/2011 si dovrà procedere con la trasformazione con causale "trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato"..

Ultimo aggiornamento: Thu Jul 20 14:46:35 CEST 2017
Data creazione: Thu Jul 20 14:41:39 CEST 2017