Cob - Comunicazioni obbligatorie

 

Il giorno 11 Gennaio 2008 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 che ha introdotto il sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate e l'obbligo esclusivo della trasmissione on line a decorrere dall’ 1 marzo 2008.
 
Attraverso un'unica comunicazione telematica è possibile adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti di:
  • Ministero del Lavoro;
  • INAIL (assolvimento dell’obbligo Denuncia - DNA);
  • INPS (o altre forme previdenziali sostitutive o esclusive)
  • Ulteriori soggetti di competenza (DPL, prefetture - UTG se extracomunitari)
 
thDal 1° maggio 2023 l'invio telematico delle comunicazioni obbligatorie UNILAV, UNISOMM e VARDATORE (i modelli unificati dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati deve avvenire esclusivamente attraverso il sistema SIUL COB di Regione Lombardia e non più attraverso l'applicativo SINTESI. 
 
 
 
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Chi deve inviare le comunicazioni?
 
I soggetti obbligati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono:
  • datori di lavoro privati
  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici economici;
  • agenzie di somministrazione.

 

Tutti i datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di comunicazione anche tramite consulenti autorizzati (cd. soggetti abilitati). I soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie sono: 
  • consulenti del lavoro;
  • avvocati/e e procuratori/trici legali;
  • dottori/dottoresse commercialisti;
  • ragionieri/ragioniere;
  • periti/e commerciali;
  • associazioni di categoria;
  • associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli;
  • soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;
  • promotori di tirocini consorzi e gruppi di imprese;
  • servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione;
  • periti/e agrari e agrotecnici.
Tutti i soggetti, obbligati e abilitati, per accedere al servizio e inviare la comunicazione devono necessariamente accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (le agenzie di somministrazione fanno riferimento all’ubicazione delle sedi operative). I moduli per la comunicazione, invece, sono standard su tutto il territorio nazionale.

   

Accentramento

 
L’accentramento è un servizio per lo snellimento delle procedure amministrative che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati che operano su due o più regioni. L'accentramento dell'invio consente ai soggetti obbligati e abilitati di scegliere ed utilizzare esclusivamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale.

E’ rivolto:
  • ai datori di lavoro con sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi che hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro;
  • ai soggetti abilitati che possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale;
  • alle agenzie di somministrazione che possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative.
La richiesta di accentramento dovrà essere inoltrata al Ministero del Lavoro, info alla pagina http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx Sezione Accentramento.

  

I soggetti istituzionali interessati alla comunicazione sono: 
  • i Centri per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro;
  • i Servizi regionali;
  • le singole Direzioni Provinciali del Lavoro, le Direzioni Regionali del Lavoro e il Ministero del Lavoro nel suo complesso;
  • gli Enti previdenziali e gli Uffici Territoriali di Governo.
  

Cosa deve essere comunicato?

 
Tutti i soggetti obbligati, sono tenuti a comunicare, direttamente o tramite delega a soggetti abilitati (ad es. consulenti del lavoro):
  • l'instaurazione, la trasformazione, la proroga e la cessazione dei rapporti di lavoro;
  • la modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
  • il trasferimento d’azienda o di ramo di essa (p. es. per cessione o fusione). 

 

Tipologie di rapporti di lavoro in obbligo di comunicazione

Rapporti subordinati: 
  • determinato; 
  • indeterminato; 
  • apprendistato; 
  • inserimento (non più stipulabile a partire dal 1° gennaio 2013); 
  • intermittente; 
  • a domicilio; 
  • ripartito; 
  • somministrazione.
 Rapporti autonomi o parasubordinati: 
  • Lavoro a progetto (art. 61 c. 1 D.Lgs n. 276/2003); 
  • Collaborazione coordinata e continuativa;  
  • Contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; 
  • Collaborazione/lavoro occasionale art. 61 c. 2 D.Lgs n. 276/2003 (c.d. "mini Co. Co. Co.", per compensi fino a € 5.000 nel corso di un anno solare e per una durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso datore); 
  • Associati in partecipazione con apporto lavorativo solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte dell’associato, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali 
  • Socio-lavoratore di cooperativa; 
  • Prestazioni erogate in ambito sportivo in forma di Co. Co. Co.; 
  • Prestazioni nel settore dello spettacolo per le quali vige l'obbligo di assicurazione ex E.N.P.A.L.S.; 
  • Tirocini extracurricolari; 
  • Lavoro o attività socialmente utile.

Tipologie di rapporti di lavoro escluse dall'obbligo di comunicazione:

  • contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 del C.C. "contratti d'opera"); 
  • prestazioni di lavoro accessorio ovvero lavoro occasionale accessorio (art. 70 D.Lgs. N . 276/2003) 
  • prestazioni dai collaboratori/coadiuvanti famliari; 
  • categorie del pubblico impiego che, ai sensi dell’art. 3 del sopracitato D.Lgs.165/2001, sono state escluse dalla c.d. privatizzazione e per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (magistrati, avvocati dello stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, professori e ricercatori universitari, ecc.);
  • agenti e rappresentanti di commercio costituiti in società o con una propria struttura imprenditoriale; 
  • prestazioni lavorative dei componenti di organi di amministrazione e controllo società; 
  • partecipazione a collegi e commissioni; 
  • praticantato; 
  • prestazioni rese nell'ambito del volontariato; 
  • prestazioni dei lavoratori agricoli autonomi; 
  • le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 
  • borse di studio che non danno luogo a trattamento previdenziale; 
  • tirocini curriculari; tirocini transnazionali; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; tirocini estivi (Linee guida in materia di tirocini  -  Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013).

  

Quando vanno trasmesse le comunicazioni?

 
Per i datori di lavoro privati, il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

Si prevedono quattro ipotesi derogatorie:

  1. assunzione d’urgenza per mancato funzionamento del servizio informatico: in questo caso, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia, dal 6 aprile 2022 è disponibile all’indirizzo https://couniurg.lavoro.gov.it/ un nuovo applicativo online. Questa comunicazione sintetica d’urgenza (UNIURG) potrà essere utilizzata anche nel caso non si sia ricevuta, in tempo utile, l’abilitazione all’accesso al servizio informatico. L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest’ultimo.
    Nel primo caso l’anomalia dovrà essere attestata dall’Amministrazione ricevente
    (VAI ALLA PAGINA DEI MALFUNZIONAMENTI) mentre nel secondo dovrà essere cura dell’utente interessato documentare le cause del non funzionamento.

  2. assunzione d'urgenza per esigenze produttive: in questo caso il datore di lavoro deve comunicare sinteticamente in via provvisoria, entro il giorno antecedente, l'avvenuta assunzione con i dati a sua disposizione tramite l’applicativo on line disponibile all’indirizzo https://couniurg.lavoro.gov.it/
    Entro i cinque giorni successivi il datore di lavoro dovrà comunicare i dati completi tramite il modulo Unificato Lav (UNILAV);

  3. assunzione per cause di “forza maggiore”: in questo caso il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo, e, comunque, non oltre il 5° giorno, senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Ciò in quanto l'evento è di tale natura imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere:
    • gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani; terremoti, ecc.),
    • le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assunzione

  4. assunzione nel settore turistico: nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Questa comunicazione preventiva va effettuata solo in forma elettronica tramite il seguente link al sito del Ministero del lavoro: https://www.co.lavoro.gov.it/co/urgturistico.aspx
Il termine per comunicare la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è stabilito entro cinque giorni dall'evento.
La modifica della ragione sociale e il trasferimento di lavoratori da un datore di lavoro ad un altro (ad es. nei casi di cessione di ramo, fusione, incorporazione, ecc.. ) si comunica tramite il modello Unificato VARDATORI entro i 5 giorni dall’evento.
 
Per gli istituti scolastici privati il termine per inviare le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione è stabilito entro dieci giorni dall'evento.
 
Per i contratti di somministrazione, nonché per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici compresi) il termine per inviare le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione scade il 20 del mese successivo.

 

Come vanno fatte le comunicazioni?

 
Mediante la piattaforma regionale SIUL COB per la trasmissione delle comunicazioni in via telematica.
I moduli per le comunicazioni obbligatorie sono così denominati:
  • modulo Unificato LAV, per i datori di lavoro, pubblici e privati.
  • modulo Unificato SOMM, dedicato alle agenzie per il lavoro.
  • modulo Unificato VARDATORI, da utilizzare per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale e i trasferimenti d'azienda.

Tramite la piattaforma telematica ministeriale CO UNIURG:

  • modulo Unificato URG, per assunzione di lavoratori in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive o in caso di malfunzionamento del servizio informatico.

Tramite la piattaforma telematica ministeriale CO UNIURG dalla pagina Settore Turismo

  • modello per la “Comunicazione semplificata per l’assunzione d’urgenza nel settore del turismo” (la comunicazione sarà completata con l’invio del Modulo Unificato LAV entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro);
Ciascun modulo rappresenta il modello in base al quale i documenti devono essere redatti in forma standardizzata.

Tutte le informazioni relative alla compilazione dei singoli moduli si trovano nel documentopdf "Modelli e Regole” (PDF 682 KB)
 
 

Per assistenza e info

   

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 13 13:53:58 CET 2023
Data creazione: Fri Jul 14 11:31:34 CEST 2017