Scarico acque reflue: approfondimenti

In dettaglio

Scarico acque reflue in corso d'acqua, suolo, sottosuolo

Chiunque effettui scarichi di acque reflue con recapito in corso d'acqua, suolo, sottosuolo o in falda, deve essere in possesso di autorizzazione. Città metropolitana autorizza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti tipologie di scarico:

Gli scarichi relativi alle acque reflue domestiche e assimilate, situati all’interno di agglomerati e distanti meno di 50 metri dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo di allacciamento alle reti fognarie. Tale distanza va intesa come la lunghezza del tracciato minimo tecnicamente realizzabile misurata tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura. Attraverso il regolamento d’ambito, però, tale distanza può essere incrementata fino ad un
massimo di 300 m a seconda del carico da trattare.

I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti, invece, devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal Comune territorialmente competente al titolare dello scarico. L’onere di demolizione e/o rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l’effettuazione degli scarichi in recapiti
diversi da quello fognario grava in capo al titolare dello scarico.


Oltre alle tipologie individuate dal Testo Unico Ambientale, il regolamento regionale 29 marzo 2019, n.6 assimila alle domestiche le acque reflue (p.ti 1 e 2, Allegato B):

  • provenienti da pompe di calore;
  • costituite da condense di caldaie (ad uso riscaldamento degli ambienti) e di impianti dicondizionamento;
  • provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono solamente da servizi igienici, cucine e mense;
  • provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate ad usi tecnologici;
  • provenienti dallo svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso.

Inoltre, vengono assimilate alle domestiche le acque reflue provenienti dalle attività riportate nella tabella 1 dell’Allegato B, tra cui:

  • attività alberghiere, residence, agriturismi;
  • laboratori di parrucchiere e istituti di bellezza con consumo idrico inferiore a 1 m3/giorno;
  • lavanderie ad acqua (comprese anche quelle self-service) a patto che siano rivolte esclusivamente all’utenza domestica e che abbiano un consumo idrico inferiore a 20 m3/giorno;
  • piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 m3/giorno;
  • saloni di toelettatura animali e allevamenti di animali da compagnia;
  • laboratori odontotecnici a patto che i materiali e le sostanze impiegate vengano smaltiti come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del Testo Unico Ambientale.
  • Infine, vengono assimilate alle urbane le acque reflue che, prima di ogni trattamento di depurazione, abbiano un contenuto inquinante conforme ai valori limite stabiliti dalla tabella 2 dell’Allegato B.

Forma semplificata
Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati aventi carico generato inferiore o uguale a 50 AE, è effettuato in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste dall’autorizzazione, mediante presentazione di un’istanza con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della documentazione indicata nell’allegato M


Sistemi appropriati di trattamento
Per agglomerati <2000 AE e insediamenti isolati, il regolamento R.R. 6/2019 prevede sistemi di trattamento individuali (es. fosse Imhoff, fitodepurazione) che garantiscano livelli di protezione ambientale equivalenti a quelli degli impianti centralizzati. I sistemi di trattamento appropriato e i relativi criteri tecnici sono riportati in Allegato C del R.R. 6/2019.

Le disposizioni contenute nella DELIBERAZIONE N° X/6203 Seduta del 08/02/2017, costituiscono la guida tecnica per predisporre le relazioni da allegare all’istanza di autorizzazione alla reimmissione nelle acque sotterranee delle medesime prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore e nel contempo costituiscono riferimento tecnico-amministrativo per l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 2, del d. lgs. 152/2006.


In relazione a quanto disciplinato dall’art. 4 comma 1 lett. a) del R.R. n. 6/2019, le acque reflue derivanti da pompe di calore sono classificate “acque reflue assimilate alle domestiche”. È tuttavia esclusa in via generale la possibilità di scarico di tali reflui in rete fognaria nera o unitaria, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 8 del R.R 29 del medesimo regolamento.


Le acque sotterranee prelevate a scopo geotermico sono restituite in conformità a quanto disposto dalla DGR X-6203/2017, nella stessa unità geologica in cui avviene la reimmissione, che è limitata alla prima falda. Per tale tipologia di scarico deve essere garantita l’invarianza chimica tra le acque reimmesse in falda e quelle prelevate, ovvero le acque reimmesse in falda non devono avere caratteristiche qualitative peggiori di quelle prelevate.


Accoglimento delle richieste per autorizzazioni allo scarico da impianti di calore a circuito aperto

A partire da marzo 2026, le istanze di autorizzazione per lo scarico di reflui provenienti da impianti a pompe di calore saranno accolte esclusivamente a seguito dell’avvio del procedimento della relativa istanza di concessione di derivazione delle acque sotterranee da parte del Servizio risorse idriche di Città metropolitana. Inoltre, la modulistica necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico sarà aggiornata e integrata con specifiche schede tecniche riferite all’impianto geotermico, che verranno rese disponibili in fase di compilazione della domanda.

Per gli impianti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le richieste di autorizzazione allo scarico potranno essere accolte esclusivamente al termine del relativo procedimento, qualora si concluda con la NON assoggettabilità a VIA. In caso contrario, il titolo abilitativo allo scarico dovrà essere ricompreso nel P.A.U. (Procedimento Autorizzatorio Unico).
Nel caso di siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica e campagne di monitoraggio, il titolo abilitativo allo scarico potrà essere richiesto ad avvenuta certificazione di bonifica.

AUA…. Cambio regime AUA/Settoriale --> Autorizzazione Unica Ambientale


In caso di cambio di titolarità, l’istanza di voltura dell’autorizzazione allo scarico potrà essere presentata in seguito all’ottenimento della relativa voltura della concessione di derivazione Trasferimento di utenza (voltura). 

Le acque sotterranee emunte da un sito devono essere gestite in conformità ai disposti dell'art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare, il comma 4) dispone che: “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità' il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo
trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”.


Sulla base delle norme vigenti, lo scarico delle acque reflue industriali viene autorizzato mediante Autorizzazione Unica Ambientale. Tuttavia, la normativa regionale prevede che siano “esclusi dall’AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza” (DGR N° X / 1840 del 16/05/2014).


La necessità di ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque emunte e trattate nel caso d'interventi di MISE è stata chiarita anche dal Ministero dell'Ambiente con la circolare Prot.0014464 del 28-07-2016.


Nel caso di scarico previsto nell'ambito di un PROGETTO DI BONIFICA (o MISO, o MISP), il provvedimento di approvazione e autorizzazione del progetto (adottato dal Comune o dalla Regione) ricomprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, così come previsto dal comma 7, art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In tal caso, il progetto di bonifica dovrà contenere anche tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio del PARERE riguardo allo scarico da parte dell'Ente competente (Città metropolitana o ATO).

Qualità delle acque emunte


Ai fini della progettazione dei sistemi di scarico, si ritiene utile ricordare, inoltre, i disposti del comma 6), art. 243, D.Lgs. 152/06: “Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali”.


Tempistiche per il rilascio


Il DL Semplificazioni 2021 (DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77), all'art. 37, comma 1 - lett. d - pt. 2 ha disposto che: "Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati”

L'impianto di wellpoint è un sistema di drenaggio verticale in grado di provocare un abbassamento temporaneo della falda freatica, prevalentemente impiegato per realizzare scavi all’asciutto nei terreni acquiferi. Il principio di funzionamento consiste essenzialmente nell’emungere l’acqua dal sottosuolo attraverso un insieme di punte filtranti infisse nel terreno ad una profondità superiore a quella di fondo scavo. Esso è costituito da un insieme di collettori
orizzontali cui fa capo una pompa aspirante munita di pompa del vuoto.


L'impianto è completato con la tubazione di scarico necessaria per l'allontanamento dell'acqua aspirata.

Particolare attenzione deve essere riservata al recapito finale delle acque emunte (es. fognatura, corso d’acqua), il quale deve essere idoneo a ricevere il volume d'acqua aspirato nonché autorizzato dall'Ente gestore del recapito.


Deve essere impedita, mediante misure gestionali (es. fossette di allontanamento meteoriche), la dispersione di materiale solido, cemento e altri inerti e la lisciviazione durante eventi meteorici di inerti, prodotti chimici, oli disarmanti ecc. evitando l’immissione, anche per cause accidentali, di sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.


Può essere richiesta l’installazione di un torbidimetro a monte dell’immissione nel corpo idrico recettore. 

Pagina aggiornata il 08/05/2026

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