Burocrazia zero

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività delle imprese soggette a controllo. Si intendono non soggette a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle suindicate disposizioni. (art. 37, c.3-bis, DL 69/13, convertito con modificazioni in L. 98/13) - (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016)

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (formato ODS - 58 KB)

I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato  (Art. 37, c. 3, D.L. 69/2013 - ambito soggettivo non pertinente) (Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016)

Archivio

Burocrazia zero

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri