FAQ Apprendistato

F.A.Q. APPRENDISTATO 2012/2015

 

E’ possibile anticipare dei recuperi ove l’assenza dell’apprendista venga comunicata dall’azienda prima della giornata formativa prevista a calendario?

Un recupero in tal senso, può essere ammesso in casi particolari a condizione che l’azienda comunichi preventivamente e formalmente l’assenza giustificata dell’apprendista rispetto alla calendarizzazione. L’ente dovrà tenere agli atti la documentazione di riferimento soggetta a eventuali verifiche, indicando nel campo note dei relativi registri, la presenza del recupero anticipato secondo la già procedura già delineata, specificandone la motivazione.

A chi mi devo rivolgere per iscrivere un apprendista ai corsi di formazione?

Secondo   la   nuova   normativa   regionale della   Lombardia,   prevede   che   per   usufruire   dei   corsi per l’apprendistato   a   finanziamento   pubblico   l'azienda   SI   RIVOLGA   DIRETTAMENTE   AGLI   ENTI   DIFORMAZIONE ACCREDITATI per lo svolgimento dei corsi per apprendisti, per tutor, e altri servizi formativi collegati;

Gli enti di formazione accreditati funzionano da "sportello" per lo svolgimento di tutte le pratiche, dalla presentazione alla provincia del piano individuale personalizzato (PIP) di formazione dell'apprendista alla richiesta della dote.

Dove trovo gli Enti Accreditati e i corsi?

Si può consultare sul sito della Provincia di Milano – Formazione Professionale, il   CATALOGO APPRENDISTATO, che è un database di raccolta dei corsi di formazione.

La maschera di ricerca permette di selezionare i corsi in base a:

Ente di formazione (Mostra l’Ente a cui rivolgersi: il gestore unico oppure il capofila di una rete)

Settore produttivo dell'azienda (Per il settore produttivo, riferirsi al CCNL applicato)

Profilo formativo (Riferirsi alla qualifica di inquadramento e al Piano Formativo allegato alla lettera di assunzione)

Tipologia Servizio:

APA corsi per le competenze trasversali

APF Certificazione delle competenze acquisite nella formazione

Consigliamo di iniziare con i soli Settore e Profilo, che restringono il campo a tutti i corsi rivolti alla specifica qualifica dell'apprendista.

Come vanno articolati i moduli formativi relativi alle competenze di base e trasversali coerenti con gli standard formativi minimi di cui alla D.G.R. n. 2933 del 25/01/2012?

La Regione Lombardia con D.G.R. n. 1933 del 25/01/2012, in applicazione del D. lgs. 167/2011,prevede una differente durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in relazione al titolo di studio dell’apprendista, così declinata:

- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di una laurea o di altri titoli di livello terziario;

- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di un attestato di qualifica o di un diploma professionale, o ancora di un diploma di istruzione;

- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, o privi di titolo di studio.

Deve essere garantita una formazione basata su contenuti minimi imprescindibili relativi alle aree della sicurezza nell’ambiente di lavoro, dell’organizzazione aziendale, della qualità, della relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, dei diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, predisposta in un unico modulo di 40 ore, o in due moduli di 20 ore ciascuno (vedi tabella pag. 12 dell’Avviso per la predisposizione del catalogo).

Il modulo di 40 ore è suddiviso in unità didattiche di 8 ore per ciascuna area (es. 8 ore di organizzazione aziendale + 8 ore di relazione e comunicazione …), mentre nel caso di due moduli di 20 ore, le unità didattiche saranno articolate in 8 + 8 + 4 ore ciascuna, frazionando di conseguenza un’unità didattica in due parti. 

Il contenuto formativo di tali 40 ore (o 20 + 20) dovrà tassativamente riferirsi a quanto riportato nel QRSP. Gli Operatori sono tenuti a declinare tale contenuto didattico tenendo conto delle diverse esigenze formative connesse alla differente tipologia di scolarità, attraverso l’uso di appropriate metodologie.

L’offerta formativa ulteriore, 80 ore in totale, in aggiunta alle 40 descritte in precedenza, va modulata in relazione al livello di scolarità, e va individuata in funzione alle specifiche esigenze delle aziende ed alle caratteristiche degli apprendisti, e comunque va sempre progettata in coerenza con il QRSP.

II servizio “F. Supporto alla certificazione delle competenze (in caso di formazione interna all’azienda)” deve essere erogato da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 (come esplicitato nella tabella o anche da soggetti accreditati alla sez. B) dell’Albo regionale ai sensi della l.r. 19/2007 come nelle vostre note?

Il servizio “F. Supporto alla certificazione delle competenze (in caso di formazione interna all’azienda)" così come definito dall’avviso, può essere erogato solo da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06. I soggetti accreditati    alla sez. B) dell’Albo regionale ai sensi della l.r. 19/2007 dovranno certificare le competenze in caso di formazione esterna all’azienda .

E’ possibile utilizzare la formazione a distanza (FAD) per svolgere attività formative finanziate con fondi pubblici?

Attualmente non è possibile, in quanto la Regione Lombardia non ha regolamentato tale metodologia formativa.

E' possibile unire in un unico corso, apprendisti in carico a enti diversi ma all'interno della stessa rete informale? 

No, non è possibile unire in un unico corso apprendisti in carico a enti diversi anche se fanno parte della stessa rete

Qual'è la durata minima dell'ora di formazione?

Come previsto dal Decreto regionale n. 12453 del 20/12/2012 relativo alla formazione continua, permanente, abilitante e regolamentata, la durata minima delle ore di formazione è di 60 minuti. In caso di eventuali ritardi, o uscite in anticipo non sono ammessi di conseguenza frazionamenti dell'ora ai fini del riconoscimento della frequenza. Resta in capo all'operatore la discrezionalità del riconoscimento, o meno dell'intera ora nei casi citati.

Cosa bisogna fare se un apprendista non frequenta i corsi causa malattia?

Nel caso di malattia dell’apprendista, sarà cura dell’ente prevedere giorni di recupero delle lezioni perse. 

Che cosa si intende per recupero delle ore di formazione non frequentate?

Il recupero si verifica quando l'apprendista ha iniziato l'attività formativa senza concluderla nei tempi previsti. E' di conseguenza necessario che venga svolta almeno un'ora di lezione nell'edizione iniziale. La restante parte di attività viene realizzata in un diverso gruppo classe da quello originario, il cui contenuto didattico sia coincidente con il percorso da completare.L'allievo in questione comparirà di conseguenza su due diversi registri d'aula, nel primo saranno indicate le ore iniziali del percorso svolto, mentre il secondo riporterà quelle che completano l'attività formativa. 

Il Registro corrisponde al gruppo classe?

Si, per ogni gruppo classe deve essere predisposto un singolo registro (che può contemplare anche più edizioni, purché i moduli di ogni edizione abbiano il medesimo contenuto formativo)

Quali sono le modalità di conservazione della documentazione del corso di formazione?

Il Registro di classe deve essere presente in aula durante lo svolgimento della lezione, mentre gli altri documenti relativi al corso, come ad esempio il pip, il Curriculum Vitae, e il contratto (e la lettera di servizio) del docente e del tutor devono essere conservati presso la Sede di svolgimento del corso, o in alternativa presso la Sede di archiviazione indicata dal Progetto presentato su Sintesi. In questo secondo caso copia dei documenti deve essere facilmente e celermente messa a disposizione in sede di verifica.

Quale risulta essere la corretta procedura di sottoscrizione del registro presenze attività formative da parte dell’Ente Gestore?

Prima dell’avvio delle attività formative ogni registro deve essere vidimato dal legale rappresentante sulla prima e sull’ultima pagina, con l’indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso. Il legale rappresentante, può successivamente delegare il direttore del corso a firmare il registro su ogni pagina, contestualmente allo svolgimento delle attività, e comunque non oltre 15 giorni dalla realizzazione delle stesse.

Il format del registro, che deve essere utilizzato, è presente in Sintesi nella consueta cartella arancione “Documenti avvio progetti”.

Quando va vidimato il registro d’aula?

Il registro va obbligatoriamente vidimato da parte del legale rappresentante, o da un suo delegato, prima dell’avvio del corso. In caso contrario sono possibili conseguenze di ordine amministrativo e finanziario a carico dell’operatore.

Quale è la corretta procedura di registrazione delle ore di “recupero” effettuate dall’apprendista in formazione?

L’apprendista sottoscrive le ore di recupero sul registro che attesta la propria presenza in aula nell’edizione che completa il proprio percorso formativo. Di conseguenza sarà inserito nell’elenco allievi del registro (relativo al corso di recupero) con l’annotazione di “recupero” nella sezione appositamente dedicata, pur non comparendo su Sintesi all’interno dell’elenco allievi dell’edizione in corso di svolgimento. Tale “recupero” viene inoltre evidenziato nell’apposito spazio (Annotazioni di Recupero) sia sul registro di origine dell’attività formativa dell’apprendista relativo al giorno in cui era assente, che nel registro dell’edizione di recupero. Le ore di recupero realizzate devono essere poi annotate nell’edizione originaria a completamento del percorso.

Qual'è la durata minima dell'ora di formazione?

Come previsto dal Decreto regionale n. 12453 del 20/12/2012 relativo alla formazione continua, permanente, abilitante e regolamentata, la durata minima delle ore di formazione è di 60 minuti. In caso di eventuali ritardi, o uscite in anticipo non sono ammessi di conseguenza frazionamenti dell'ora ai fini del riconoscimento della frequenza. Resta in capo all'operatore la discrezionalità del riconoscimento, o meno dell'intera ora nei casi citati.

Nel caso di una RETE la DOTE sarà fatturata all'ente capofila?

In caso di RETE ogni singolo Operatore in qualità di soggetto proponente all’interno di Sintesi è tenuto a presentare fattura per i pip di propria competenza.

Con la presentazione della fattura di richiesta saldo PIP, è necessario allegare una rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti a progetto?

Il dispositivo non richiede la rendicontazione a costi dettagliata dell’attività finanziata, ma l’Ente Gestore deve essere in grado di dimostrare, a seguito di eventuale richiesta degli organi di controllo, la propria capacità di spesa, certificando con l’esposizione dei costi diretti e indiretti sostenuti a progetto, il corretto e mirato utilizzo delle risorse ricevute, nel rispetto dei documenti provinciali.

Sul portale Sintesi l’intero ammontare delle spese sostenute per le quali si chiede il rimborso, va riportato all’interno del piano dei conti alla sola voce di costo II “realizzazione”.

In sede di richiesta di liquidazione di apprendisti che hanno effettuato dei recuperi quali copie dei registri vanno presentati agli uffici provinciali?

Gli  operatori sono tenuti a:

- indicare nell’apposita colonna dell’elenco PIP da consegnare agli Uffici provinciali, il numero dei registri di riferimento riguardanti l’edizione originaria e di recupero;

- inoltrare, nel caso di registri già consegnati in precedenti richieste di liquidazione, la fotocopia del frontespizio e delle pagine riguardanti le giornate di assenza/recupero dei citati registri, nel caso in cui le annotazioni di recupero siano state riportate in data successiva alla loro presentazione.

Come devono essere apposte le firme dei docenti e degli allievi sul registro di classe?

Sia le firme dei docenti che quelle degli allievi vanno apposte per esteso. Non sono di conseguenza ammesse le sigle.

Ultimo aggiornamento: Sun Jan 22 19:01:40 CET 2023
Data creazione: Thu Mar 22 15:34:11 CET 2018