Normativa in Italia nel contesto europeo
Il contesto europeo
In sede europea nel 2003 è stata adottata una specifica Direttiva per il riutilizzo dell'informazione prodotta dal settore pubblico, quale importante materia prima per prodotti e servizi imperniati sui contenuti digitali.
La Direttiva attribuisce agli Stati membri e agli enti pubblici la facoltà di autorizzare o meno il riutilizzo dei documenti a condizioni stabilite in licenze standard e afferma che i dati devono essere resi disponibili a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
Open data nel Piano triennale informatica
Nel 2013 è stata adottata una direttiva che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i documenti a cui si applica la direttiva siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali.
In Italia
Le norme comunitarie sono state recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 36/2006 e con il Decreto Legislativo 102/2015.
In particolare, a partire dal 2006 si è attribuita alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico la facoltà di consentire il riutilizzo dei documenti (intesi come atti, fatti e dati) prodotti nell'ambito dei fini istituzionali.
Inoltre il Codice per l'Amministrazione digitale stabilisce che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
Con il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, il Decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei siti "Amministrazione trasparente" siano pubblicati in formato di tipo aperto senza altre restrizioni se non l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
In proposito sono state emanate Linee Guida da parte del Garante della privacy in materia di pubblicazione e riuso dei dati aperti da parte delle amministrazioni.
A seguito del Decreto legislativo di revisione e semplificazione della pubblicità e trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere un diritto di accesso ai dati e ai documenti pubblici equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito dal "Freedom of Information act": con il cosiddetto "accesso civico" chiunque può accedere ai dati e ai documenti senza doverne indicare le motivazioni.
Spetterà all'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione, identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni e quelli per i quali la pubblicazione è sostituita con quella di informazioni riassuntive.
Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione afferma che "Il dato deve essere inteso come bene comune, condiviso gratuitamente tra Pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali e, salvo casi documentati e propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile". Un apposito capitolo è dedicato agli Open Data. Fra gli obietivi strategici quello di aprire le basi dati secondo un preciso piano di rilascio, rendendo disponibili prioritariamente i dati che possono ottenere un forte impatto sulla socità civile e sulle imprese. Il processo di apertura deve essere monitorato costantemente con riguardo anche alla qualità dei dati rilasciati e alla presenza delle cosiddette "API", le interfacce messe a disposizione degli sviluppatori per la realizzazione di applicazioni software che riusino i dati.
Data creazione: 05 August 2016