Il datore di lavoro privato per adempiere agli obblighi della Legge 68/99, anzichè assumere direttamente personale con disabilità o appartenente alle categorie protette (ex art. 18), può affidare una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B o imprese sociali che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. Lo stabilisce l'art. 14 della cosiddetta "Legge Biagi" (d.lgs. 276/2003).
In via preliminare azienda e cooperativa/impresa sociale devono sottoscrivere con Città metropolitana una Convenzione ex art.14, conforme alla convenzione quadro che il Sindaco metropolitano ha approvato con Decreto n. 212 del 14.12.2020, recependo la delibera regionale DGR XI/2460 del 18/11/2019 successivamente validata da Regione Lombardia con DGR n° 630 del 26/1/2021.
La cooperativa/impresa sociale assume dunque uno o più lavoratori/trici con disabilità, che possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda secondo i massimali definiti dall'attuale accordo quadro.
Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la cooperativa/impresa sociale, a condizione che sia l’azienda e sia la cooperativa/impresa sociale presentino le caratteristiche riportate nell'accordo quadro provinciale.
Come disposto dal decreto legge n.137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.176 del 18/12/2020, anche le imprese sociali di cui al d.lgs. n.112 del 3/7/2017 rientrano a pieno titolo tra i possibili soggetti firmatari delle convenzioni ex art.14.
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