CIN: obblighi e sanzioni per gli annunci online
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che il CIN (Codice Identificativo Nazionale) sia esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e dispone che esso venga indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Tale obbligo riguarda i titolari delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, i locatori di immobili destinati a finalità turistiche o locazioni brevi, ma anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici.
Gli obblighi
Ricordiamo che le strutture sono tenute a verificare la presenza del CIN su tutti i canali diretti e indiretti:
- sito web ufficiale;
- portali di prenotazione;
- annunci gestiti da intermediari;
- comunicazioni commerciali e altri spazi online in cui viene promossa la struttura.
Quando l'annuncio è gestito da un soggetto esterno, è consigliabile conservare una traccia (e-mail, conferme scritte, screenshot o ticket di assistenza) delle comunicazioni inviate ai portali, alle agenzie o agli altri soggetti che si occupano degli annunci. È importante inviare il codice in modo tracciabile e chiedere conferma dell'avvenuto aggiornamento per poter dimostrare, in caso di controlli, di essersi adoperati per rispettare i propri obblighi.
Le sanzioni
La mancata esposizione o indicazione del CIN comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale viene accertata la violazione. È inoltre prevista la rimozione immediata dell'annuncio irregolare pubblicato.
Per maggiori informazioni:







