In Italia le GEV - Guardie ecologiche volontarie - sono disciplinate da leggi regionali e statali che prevedono la nomina a guardia particolare giurata da parte del Prefetto.
Pur non facendo parte del ruolo organico (personale), le GEV fanno parte della Pubblica Amministrazione per conto della quale operano e con la quale intrattengono un rapporto di servizio a titolo onorario e gratuito.
Le GEV si impegnano a collaborare in modo continuativo e regolamentato con gli enti che organizzano il servizio volontario di vigilanza ecologica, affiancando e integrando la propria attività con quella della pubblica amministrazione. Nell’esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.
Le GEV svolgono attività informative e sanzionatorie, interagiscono con le scuole e con la cittadinanza tramite lezioni di educazione ambientale, promuovendo in tal modo la conoscenza delle normative e dei comportamenti utili alla tutela dell’ambiente. Provvedono inoltre alla redazione di verbali di accertamento o di segnalazione relativi a illeciti amministrativi in materia ambientale, partecipano ad attività di monitoraggio e di salvaguardia della biodiversità e collaborano con le autorità competenti nelle emergenze ecologiche e nelle iniziative di difesa del territorio.
Per diventare GEV occorre:
- essere maggiorenni e cittadini/e italiani oppure cittadini/e maggiorenni di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere subìto condanne penali definitive;
- frequentare validamente un corso formativo e superare un esame finale abilitante presso Regione Lombardia;
- possedere i requisiti richiesti dalla legge statale per essere nominati Guardia Particolare Giurata volontaria, dal Prefetto su richiesta dell'ente/associazione di appartenenza, ed accettare tale nomina prestando il giuramento appositamente previsto per le guardie volontarie;
- ricevere il decreto di incarico dall’Ente organizzatore presso il quale presteranno servizio.
Le Gev si identificano mediante il distintivo ed il tesserino, rilasciati ai sensi di legge.
Il servizio in qualità di GEV:
- deve prestarsi per il minimo di ore previste dalla legge regionale, nelle località assegnate dalla struttura di riferimento;
- non viene retribuito;
- non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
Le disposizioni legislative regionali e regolamentari (eventuali) regionali, metropolitane, provinciali, comunali in materia di GEV differiscono tra loro, specialmente per gli aspetti organizzativi, e non esiste in materia una legge-quadro e/o un regolamento-tipo nazionale.