Nuova classificazione

Per aprire una nuova struttura alberghiera occorre presentare la SCIA di apertura tramite il SUAP del Comune territorialmente competente. Sarà compito del SUAP trasmettere -d'ufficio- il procedimento al competente Servizio Turismo, Ufficio Alberghi, della Città metropolitana di Milano.

 

La documentazione necessaria alla classificazione alberghiera richiesta dovrà contenere: 

Per aprire un nuovo Albergo
  • il Modulo A  per alberghi la cui costruzione è posteriore alla data di entrata in vigore del regolamento 5/09;
  • il Modulo Bnon più utilizzabile,era riservato agli alberghi la cui costruzione era antecedente alla data di entrata in vigore del regolamento 5/09. L'attuale riferimento normativo vigente in Lombardia, per tutte le strutture alberghiere, è il Regolamento Regionale n. 5/2009, il quale aveva previsto l'adeguamento delle strutture già classificate alla data di entrata in vigore, agli standard indicati nell'Allegato B. L'adeguamento doveva aver luogo entro il 31 dicembre 2010 (art. 5 "Norma transitoria" R.R. 5/2009).
     
    Al fine di agevolare l'istruttoria di classificazione, si ritiene opportuno invitare ad integrare la modulistica con i seguenti documenti:
  • Oltre ad una sezione rappresentativa della struttura, in scala 1:100, produrre le planimetrie (stato di fatto, di progetto e stato comparativo), complete degli arredi e del numero delle camere, timbrate e firmate da un tecnico iscritto all'albo professionale, che pongano in evidenza il calcolo delle superfici degli spazi comuni e, solo per coloro che presentano il modulo A (nuove aperture), il calcolo della superficie delle camere (singole, doppie, triple, quadruple), delle camere con letti aggiuntivi, dei bagni, nonché le camere e rispettivi bagni ad uso dei disabili (*).
  • Tabelle riepilogative del numero delle camere e relativa tipologia (singola, doppia, ecc.), superficie e numero posti letto, posti letto aggiuntivi e superfici dei bagni delle camere.
  • Documentazione fotografica degli esterni;
  • Documentazione fotografica degli interni: di ogni tipologia di camera, degli spazi comuni e dei bagni comuni di pertinenza.
     
    (*) = L’art. 5, comma 5.3 del Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 che prevede il numero minimi di stanze accessibili per disabili; nel dettaglio:
    “Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile”.

 

Per aprire una nuova Residenza Turistico-Alberghiera (RTA)

Al fine di agevolare l'istruttoria di classificazione, si ritiene opportuno invitare ad integrare la modulistica con i seguenti documenti:

  • Oltre ad una sezione rappresentativa della struttura, in scala 1:100, produrre le planimetrie (stato di fatto, di progetto e stato comparativo), complete degli arredi e del numero delle camere, timbrate e firmate da un tecnico iscritto all'albo professionale, che pongano in evidenza il calcolo delle superfici degli spazi comuni e, solo per coloro che presentano il modulo A (nuove aperture), il calcolo della superficie delle camere (singole, doppie, triple, quadruple), delle camere con letti aggiuntivi, dei bagni, nonché le camere e rispettivi bagni ad uso dei disabili (*).
  • Tabelle riepilogative del numero delle camere e relativa tipologia (singola, doppia, ecc.), superficie e numero posti letto, posti letto aggiuntivi e superfici dei bagni delle camere.
  • Documentazione fotografica degli esterni;
  • Documentazione fotografica degli interni: di ogni tipologia di camera, degli spazi comuni e dei bagni comuni di pertinenza.
     
    (*) = L’art. 5, comma 5.3 del Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 che prevede il numero minimi di stanze accessibili per disabili; nel dettaglio:
    “Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile”.
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Segno Distintivo
Gli alberghi e le strutture ricettive all'aria aperta hanno l'obbligo di esporre in modo visibile il segno distintivo della classe assegnata, realizzata in conformità al modello stabilito dalla Regione Lombardia. 

Targa Categoria (178 Kb)

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Approfondimenti normativi
Link Utili
Fare Impresa in un giorno - Comune di Milano [Aprire una nuova attività, variare, cessare - SCIA - SUAP]

REGIONE LOMBARDIA - DG Turismo [Strutture ricettive alberghiere]

Ultimo aggiornamento: Thu Feb 26 15:18:08 CET 2026
Data creazione: Tue Nov 26 11:27:59 CET 2019

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