Emissioni in atmosfera per le attività scarsamente rilevanti e in deroga

14 Jan 2019 - Importanti novità

Si informa che Regione Lombardia ha pubblicato in data 18/12/2018 importanti novità in merito alle emissioni in atmosfera per le attività scarsamente rilevanti (art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e per quelle in deroga (art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.):

Ricordato che le attività scarsamente rilevanti non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le principali novità introdotte riguardano:

- aggiornamento dell'elenco delle attività scarsamente rilevanti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 183/2017 al D.Lgs. n. 152/2006;

- eliminazione dell'obbligo di comunicazione di "avvio dell'attività" previsto dall'art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dei Gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività "scarsamente rilevanti";

- nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in "via ordinaria" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, quindi in regime di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti deve essere richiamata nella relazione tecnica allegata alla relativa istanza, fermo restando che le attività di cui all'art. 272, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 sono escluse dall'autorizzazione;

- impianti e attività precedentemente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, ora classificati scarsamente rilevanti, sono esonerati dal rispetto di quelle prescrizioni, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 272, c. 1 e c. 1 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La disciplina delle attività cosiddette "in deroga" è stata revisionata alla luce delle modifiche apportate dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 (Regolamente AUA) e dal D.Lgs. n. 187/2017 all'art. 272, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare le principali novità introdotte:
 
- aggiornamento della precedente D.G.R. n. 8832/2008 e s.m.i., sono state introdotte nuove attività (es. medi impianti) ed è stata incrementata la soglia di acune attività esistenti (es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe da 35 a 110 ton/anno):
  • allegato 1 - elenco delle attività ai sensi dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • allegato 2 - criteri e procedure per l'adesione all'autorizzazione in via generale, le modalità di trasmissione;
  • allegati 3A, 3B, 3C - domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa;

- estensione della durata dell'autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione, tale durata si applica "retroattivamente" anche alle attività autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 8832/2008;

- trasmissione della domanda di adesione, delle comunicazioni di modifica o amministrative in modalità telematica al SUAP, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dallo Sportello di competenza territoriale;

- possibilità di adesione all'autorizzazione in via generale, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati "in via ordinaria";

- trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in atmosfera in regime di autocontrollo attraverso l'applicativo AIDA 2.0 gestito da ARPA Lombardia, in via sperimentale per l'anno 2019;

- le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all'interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera D.D.S. n. 532/2009 e s.m.i..

Si precisa che sarà possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione in via generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1 (es. per medi impianti di combustione sarà possibile presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; per pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 ton/anno solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico).



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