Opportunità legge 68/99 per le aziende
Chi è soggetto all’obbligo
I datori di lavoro pubblici e privati che rientrano nelle seguenti classi dimensionali sono obbligati ad assumere personale con disabilità in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti
Da 15 a 35 dipendenti computabili | 1 persona disabile |
Da 36 a 50 dipendenti computabili | 2 persone disabili |
Oltre 50 dipendenti computabili | 7% della base computo persone disabili 1% della base computo persone ex art. 18 |
Cosa fare per assolvere l’obbligo
Ogni anno l’azienda deve presentare al Servizio per l’Occupazione dei disabili il Prospetto Informativo
In base alle proprie caratteristiche e alla situazione aziendale, è possibile attivare le seguenti azioni:
- stipulare una convenzione di inserimento lavorativo ex art 11 l. 68/99 con la città metropolitana di Milano
- stipulare con una cooperativa sociale di tipo B una convenzione ex art 14 dlgs. 276/03
- fare richiesta on line di Nulla Osta nominativo alla città metropolitana di Milano
- fare richiesta on line di Computo alla città metropolitana di Milano
- fare richiesta on line di Richiesta di esonero parziale e versamento tramite PAGO PA
- fare richiesta on line di sospensione dagli obblighi al servizio competente della città Metropolitana
Che vantaggi offre la Legge 68/99
Stipulare una convenzione con la Città Metropolitana di Milano permette alle aziende che devono assumere persone con disabilità di assolvere l’obbligo in un arco temporale più ampio, utilizzando tutti i tipi di contratto previsti per legge.
Anche il tirocinio formativo, pur non essendo un rapporto di lavoro in senso stretto, adempie l’obbligo all’interno della convenzione.
La convenzione permette, inoltre, di godere di incentivi alle assunzioni previsti dalla legge.
Cosa succede se non si è in regola con la legge?
E’ previsto dalla Legge Fornero sul mercato del lavoro che il nostro Servizio trasmetta periodicamente l’elenco delle aziende che non hanno rispettato la Legge 68/99 alla Direzione Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.
Il Servizio, in casi di grave inottemperanza, può procedere con avviamenti d’ufficio.
Sono previste sanzioni di carattere amministrativo per:
• mancato/ritardato invio del Prospetto Informativo
• mancata assunzione della persona con disabilità
• mancato versamento dei contributi in caso di esonero parziale
L' Ente non rilascia direttamente al datore di lavoro la certificazione di ottemperanza indispensabile per partecipare a bandi per appalti pubblici, ma su richiesta all’ente che indice ed aggiudica l’appalto(Legge N. 133 del 06.08.08 art. 40 comma 5).
Data creazione: 01 August 2017