Convenzione articolo 14
ATTENZIONE
Dal 16 febbraio 2026 la compilazione della convenzione art.14 è possibile esclusivamente in modalità telematica, sul portale web regionale SIUL L68.
Trovi i manuali e le istruzioni operative in questa pagina: Manuali SIUL L68
Il datore di lavoro privato per adempiere all’obbligo di cui alla Legge 68/99 può affidare una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B (cooperative che svolgono attività produttive e di servizio dedicate all’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, tra cui sono compresi anche quelle con disabilità).
Accedi da qui al portale "Portami al 14", motore di ricerca rivolto alle aziende
per trovare cooperative di tipo B abilitate alla stipula di convenzioni art. 14
La cooperativa assume uno o più lavoratori/trici con disabilità, che possono essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda. In questo modo - attraverso la stipula di una convenzione firmata dall’azienda, dalla cooperativa e dalla Città Metropolitana - è possibile coprire l’obbligo di assunzione di persone con disabilità secondo i massimali definiti dall'attuale accordo quadro.
Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la Cooperativa, a condizione che sia l’azienda e sia la Cooperativa siano associate alle centrali cooperative e alle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo del 22 ottobre 2004, confermato da un successivo accordo del 23 aprile 2010.
Come disposto dal decreto legge n.137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.176 del 18/12/2020, anche le imprese sociali di cui al d.lgs. n.112 del 3/7/2017 rientrano a pieno titolo tra i possibili soggetti firmatari delle convenzioni ex art.14.
Autocertifica la Convenzione art. 14 con Città metropolitana, scarica qui il modulo
autocertificazione convenzione art.14 (PDF 166 KB)
Data creazione: Mon Jul 31 14:25:06 CEST 2017


