L'amministrazione di sostegno

DOMANDE

  • La nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere a tempo determinato?
  • Può essere nominato un amministratore di sostegno provvisorio?
  • L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito in caso di impedimento?
  • L’operatore (educatore, assistente sociale) che ha in cura o in carico il beneficiario può essere il suo Amministratore di Sostegno?
  • E’ indispensabile che la persona interessata dia il consenso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno?
  • Come reperire Amministratore di Sostegno quando non può essere nominato un famigliare o un parente?
  • Quando cessa l’amministrazione di sostegno?
  • L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito?
  • E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di Amministratore di Sostegno?
  • Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell’Amministratore di Sostegno?

RISPOSTE
La nomina dell’Amministratore di Sostegno può essere a tempo determinato?
Sì, la nomina potrà essere anche a tempo determinato in relazione alla patologia del soggetto. Il Giudice potrà poi prorogare l’incarico anche prima della scadenza del termine.
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Può essere nominato un amministratore di sostegno provvisorio?
Quando vi è urgenza di provvedere, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
La nomina provvisoria deve contenersi nei limiti interpretativi e temporali fissati dal decreto.
L’Amministratore di Sostegno provvisorio dovrà essere confermato o sostituito al termine del procedimento, con la conseguenza che l’efficacia della nomina provvisoria cesserà con la nomina dell’Amministratore di Sostegno da parte del Giudice Tutelare.
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L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito in caso di impedimento?
In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un’assenza temporanea, l’Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dell’Amministratore di Sostegno medesimo, del Pubblico Ministero o di taluno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e servizi sociali).
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L’operatore (educatore, assistente sociale) che ha in cura o in carico il beneficiario può essere il suo Amministratore di Sostegno?
No, ai sensi dell’art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire tale incarico
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E’ indispensabile che la persona interessata dia il consenso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno?
Non è necessario il consenso del beneficiario. Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno viene sempre emesso dal Giudice Tutelare, talvolta anche d’ufficio, quando appare la misura più idonea a proteggere l’incapace.
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Come reperire Amministratore di Sostegno quando non può essere nominato un famigliare o un parente?
La legge sull’amministrazione di sostegno non specifica nulla a riguardo.
In base al carico di compiti affidati all’Amministratore di Sostegno ed alla situazione personale e familiare del beneficiario, di fatto, qualsiasi persona (amici, volontari, operatori sociali, professionisti ecc.) ritenuta idonea dal Giudice Tutelare oppure designata dalla famiglia del disabile, può assumere questo incarico
A volte, soprattutto nelle situazioni di conflitto tra parenti o nei casi in cui vi siano questioni giuridiche particolari o particolare complessità gestionale, può anche rendersi necessario che il compito di Amministratore di Sostegno sia affidato ad un professionista.
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Quando cessa l’amministrazione di sostegno?
Alla scadenza naturale se si tratta di un decreto a termine, oppure quando il beneficiario, l’Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, presentano istanza adeguatamente ed opportunamente motivata al Giudice Tutelare e quest’ultimo accoglie il ricorso con un proprio decreto.
Le funzioni del Tutore e dell’Amministratore di Sostegno cessano altresì al momento stesso della morte dei beneficiari. Negli ultimi anni si è affermata la prassi per cui il Giudice Tutelare riconosce come ultimo atto della gestione della tutela e della amministrazione di sostegno il saldo delle spese funerarie. Dove ciò non è possibile sarà compito degli eredi provvedere al saldo di tali spese.
Nel caso la persona interdetta o beneficiaria dell’amministrazione di sostegno con la sua morte non lasci eredi è necessario chiedere al Tribunale (sezione della Volontaria Giurisdizione) la nomina di un “Curatore dell’eredità giacente” il quale, dopo aver prestato giuramento di custodire e amministrare con lealtà i beni del defunto, potrà chiedere l’autorizzazione a pagare le pendenze del defunto stesso. Se sarà confermata l’assenza di eredi entro il sesto grado, i beni saranno devoluti allo Stato.
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L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito?
Il Giudice Tutelare dopo aver acquisito tutte le necessarie informazioni (art. 413 c.c.), provvede con proprio decreto motivato, alla sostituzione dell’Amministratore di Sostegno.
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E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di Amministratore di Sostegno?
No, l’AdS non può percepire alcun compenso per l’incarico.
Tuttavia il Giudice Tutelare può riconoscere il rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito in relazione al tipo di attività prestata.
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Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell’Amministratore di Sostegno?
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente (art. 411 c.c.).

Ultimo aggiornamento: Thu Jun 14 14:31:22 CEST 2018
Data creazione: Tue Mar 29 09:57:41 CEST 2016

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