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Il potere di rappresentanza: la procura speciale
Il potere di rappresentanza consiste nel potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato (persona fisica o giuridica), in modo che essi risultino compiuti direttamente da quest'ultimo, con produzione degli effetti in capo al solo rappresentato.
Il comma 3-bis dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 stabilisce che: "Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo".
L'ambito di applicazione del potere di rappresentanza
La sfera di applicazione della disposizione appena indica è strettamente limitata a quegli atti che il privato cittadino può validamente presentare a una pubblica amministrazione o a un privato gestore di servizio pubblico con le modalità di cui all’art. 38, quindi sostanzialmente le istanze e le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000.
Il potere di rappresentanza è esercitabile “per la formazione e la presentazione” delle dichiarazioni elencate; esso non configura, quindi, una mera delega, come nel caso del ritiro di atti o documenti, ma una vera e propria procura ad agire in nome e per conto del soggetto rappresentato.
Si tratta, quindi, di una procura speciale, limitata ai rapporti con la pubblica amministrazione: essa comporta inevitabilmente un mandato ad agire e un trasferimento della responsabilità (o, quanto meno, una possibile co-responsabilità) anche nelle conseguenze per la redazione di una dichiarazione mendace (in base all’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000).
Trattandosi di procura speciale, essa deve risultare “perimetrata” in uno specifico ambito: ciò significa che il soggetto che la conferisce dovrà indicare in maniera dettagliata quali atti e dichiarazioni potranno essere resi per suo conto dal procuratore.
Si ricorda, infine, che con tale procura l’indirizzo di posta elettronica del procuratore viene eletto come domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica e/o il procedimento amministrativo.
Data creazione: 15 November 2019