Ricerca e utilizzo di acque minerali e termali
Si considerano acque minerali quelle acque che, per le loro caratteristiche chimico – fisiche, vengono adoperate come bevanda e per usi curativi; negli ultimi anni, le acque minerali naturali sono state identificate principalmente come acque da tavola, spesso in sostituzione delle acque dell'acquedotto. Sono invece definite acque termali, le acque minerali naturali le cui particolari caratteristiche chimico – fisiche e batteriologiche le rende utilizzabili per fini terapeutici.
Ai sensi della L.R. n. 1/2001, la Città metropolitana di Milano gestisce la materia della ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali e il controllo sulla corretta gestione delle concessioni stesse; è invece in capo alla Regione la definizione dei relativi canoni. La L.R. n. 44/80 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione della acque minerali e termali" regola il procedimento finalizzato alla ricerca, alla coltivazione ed all’utilizzo di acque minerali e termali.
L'iter per lo sfruttamento della risorsa termale e minerale prevede due fasi successive:
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autorizzazione alla ricerca ;
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concessione per l'utilizzo.
Istanza per l'ottenimento del permesso di ricerca.
La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso, che è rilasciato dalla Città metropolitana a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere (Legge Regionale 29 aprile 1980, n. 44, art. 3).
Il permesso di ricerca è rilasciato, di massima, per un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni. È prorogabile per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi da esso previsti.
In caso di concorso di istanze costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell'istanza e in ogni caso la titolarità della domanda in capo agli Enti Locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.
Alla domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere allegato un programma di massima dei lavori, contenente quanto indicato dall'art. 4 della L.R. n. 44/1980, e le cartografie.
Allegati:
1. Programma di massima dei lavori deve contenere:
• l'indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;
• la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio preliminare del bacino idrogeologico di alimentazione delle sorgenti o falde, e le persone e gli istituti che saranno incaricati di redigere tale studio, aventi specifica competenza tecnica in materia;
• la delimitazione dell’area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idroegeologica) in riferimento anche all’approvvigionamento idrico delle popolazioni;
• le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.
2. Cartografie:
• CTR 1:10.000 con la localizzazione dell’area richiesta;
• Piano topografico in scala adeguata con l’elenco delle particelle interessate;
• Carta geologica regionale in scala adeguata con sezioni interpretative.
Qualora il permesso sia richiesto da una Società, deve essere altresì allegata fotocopia della visura camerale.
Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente.
In caso di progetto assoggettato a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda va presentata contestualmente all'istanza di verifica o di VIA (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2010).
Istanza per l'ottenimento della concessione.
La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali è consentita previo rilascio, da parte della Città metropolitana, di apposita concessione (Legge Regionale 29 aprile 1980, n. 44 Titolo III).
La concessione è rilasciata sentito il Comune od i Comuni interessati per una durata proporzionale all’entità degli impianti programmati ed alle opere eseguite e, comunque, non superiore a trenta anni.
Il ricercatore (titolare del permesso di ricerca riguardante il giacimento di cui si chiede la coltivazione) è generalmente preferito ad ogni altro richiedente la concessione, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici. Qualora il ricercatore non ottenga la concessione, avrà diritto di conseguire un premio in relazione all’importanza della scoperta ed un’indennità in ragione delle opere utilizzabili, a carico del concessionario.
Il concessionario deve corrispondere alla Regione Lombardia un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione (cosiddetto “canone di concessione superficiario”), nella misura stabilita dalla giunta regionale. Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento occorre altresì corrispondere alla Regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata nel semestre di riferimento, nella misura stabilita dalla giunta regionale.
Il Ministero della Sanità dovrà emettere dell’atto di riconoscimento dell’acqua minerale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, prima del rilascio della concessione quest'ultimo provvedimento sarà rilasciato contemporaneamente alle autorizzazioni dell’imbottigliamento o alle terme, previste dall’art. 47 della Legge Regionale n. 44/1980.
La domanda di concessione, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere completa degli elementi richiesti dall'art. 14, comma 5, della Legge Regionale n. 44/1980.
Alla domanda di concessione devono dunque essere allegati:
a) Programma generale di coltivazione;
b) Programma di coltivazione del primo biennio;
c) Studio di dettaglio del bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo idrologico e litologico comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché nei dati relativi alle perforazioni ed alle eventuali campagne geognostiche eseguite;
d) Schema opere di captazione effettuate, con relativa area di protezione;
e) Certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;
f) Gli atti e documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui all’art. 47 della l.r. n. 44/1980, secondo le procedure di legge;
g) Documentazione idonea a dimostrare le capacità tecnico-economiche del richiedente;
h) Cartografie (CTR 1:10.000 con la localizzazione dell’area di concessione identificata dai relativi vertici topografici e identificati da coordinate UMT32 WSG84; Piano topografico in scala adeguata con l’elenco delle particelle interessate dalla concessione e Carta geologica regionale in scala adeguata con sezioni interpretative della zona di concessione);
i) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
l) Fotocopia della visura camerale.
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di concessione sono a carico del richiedente.
In caso di progetto assoggettato a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda va presentata contestualmente all'istanza di verifica o di VIA (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2010).
Data creazione: 30 August 2016