Denunce di prelievo di acque pubbliche

 

Dal 1 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche (sia superficiali sia sotterranee) devono presentare alla Città metropolitana di Milano la denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati nel 2022.

Con la D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7719 sono state stabilite le nuove modalità di trasmissione delle denunce annuali dei volumi d’acqua derivati di cui all’art. 33 del regolamento regionale n. 2/2006 (BURL Serie Ordinaria n. 1 - Mercoledì 4 gennaio 2023)

le denunce annuali relative all’annualità 2022 e seguenti dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma SIPIUI, cui si accede attraverso il seguente indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia. it/sipiui/;

  • il caricamento delle denunce annuali sul portale SIPIUI dovrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2023;
  • il caricamento telematico sulla piattaforma SIPIUI assolve agli adempimenti di cui all’art. 33 comma 1 del r.r. 2/2006;

Si ricorda che:

- il termine per la presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati relativi all'anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno;

- sono esclusi dall'obbligo di presentare la denuncia i soggetti che utilizzano acque pubbliche per uso domestico;

- il dato del volume prelevato da inserire si riferisce alla differenza tra la lettura del contatore effettuata il 31 dicembre dell'anno precedente e quella effettuata il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo;

- la denuncia va presentata anche se il prelievo è pari a zero.

L'omessa o tardiva denuncia della quantità d'acqua prelevata da fonti autonome (pozzi, sorgenti e corsi d'acqua superficiali) è punita con una sanzione amministrativa (art. 133, comma 8, del D.Lgs. 152/06: "Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un qu

Ultimo aggiornamento: 05 January 2023
Data creazione: 22 September 2016

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